La Corte europea dei diritti umani oggi ha respinto il ricorso di un detenuto 69enne svizzero. L’uomo, avendo superato i 65 anni, voleva essere esentato dall’obbligo di lavorare all’interno del carcere di Regensdorf (ZH), in cui è recluso.
La Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo ha respinto il ricorso di un detenuto 69enne svizzero. L’uomo, avendo superato i 65 anni, voleva essere esentato dall’obbligo di lavorare all’interno del carcere di Regensdorf (ZH), in cui è recluso. La sentenza dei giudici, divulgata oggi, dà ragione al Tribunale federale svizzero, in quanto l’imposizione di lavorare anche per i carcerati che sono entrati in età pensionabile è un modo per ridurre gli effetti nocivi della detenzione. Si tratta delle prima volta che la Corte di Strasburgo si esprime su una questione simile. L’uomo, che compierà 70 anni nel 2016, denunciava una violazione del divieto ai lavori forzati, essendo costretto a lavorare tre ore al giorno e incorrendo in sanzioni in caso di rifiuto nonostante la sua età avanzata. I giudici hanno però rifiutato la sua richiesta, spiegando che “un lavoro adatto e ragionevole può contribuire all’organizzazione della giornata e a mantenere un’attività, obbiettivi importanti per il benessere del detenuto a lungo termine”. Inoltre, precisano che lo svizzero è attualmente integrato in una divisione speciale del penitenziario, insieme ad altri reclusi che hanno raggiunto l’età pensionabile. In più le sue mansioni vengono remunerate. La Corte ha dunque confermato la prima sentenza del Tribunale federale, risalente al 2013. L’articolo 4 della Convenzione europea, che proibisce il lavoro forzato, non permette infatti di esigere un divieto assoluto per casi di questo tipo. A livello europeo, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la Svizzera non è la sola a imporre occupazioni ai carcerati più anziani. Secondo uno studio comparativo condotto in 28 Paesi, sedici Stati dispensano i carcerati in età pensionabile da ogni genere di lavoro. Negli altri dodici, invece, sono previste eccezioni in alcuni casi particolari, ma nel loro diritto interno non esiste un articolo che regoli esplicitamente la controversia.
c.s. – Sporttello dei Diritti – Giovanni D’Agata