Con il Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 – “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67” vengono distinte, fra le varie ipotesi di guida senza patente, quelle che rientrano nella depenalizzazione e quelle che invece continuano a costituire illecito penale.
Sono depenalizzate le seguenti fattispecie:
- guida senza patente perché mai conseguita o perché revocata con provvedimento definitivo notificato all’interessato;
- guida con patente non rinnovata a seguito di mancato superamento della visita medica di rinnovo o di revisione per mancanza dei requisiti fisici prescritti;
- guida con patente di categoria diversa da quella prescritta (ad eccezione del caso previsto dall’art. 116, comma 15-bis);
- guida di macchina agricola od operatrice senza patente o con patente diversa (art. 124, comma 4);
- guida di veicoli da parte di titolare di patente estera nonostante il provvedimento di inibizione alla guida in Italia (art. 135, comma 7, e 136-ter, comma 3);
- guida con patente estera, diversa da patente UE o SEE, scaduta di validità, da parte di persona residente in Italia da oltre 1 anno (art. 135, comma 11).
Restano invece sanzionate penalmente le seguenti ipotesi:
- guida senza patente in caso di recidiva/reiterazione nel biennio: il fatto assume carattere penale, configurandosi come autonoma fattispecie di reato, punita con l’arresto fino a 1 anno;
- guida senza patente da parte di persona sottoposta a misura di prevenzione: non si applica la norma depenalizzata o la sanzione penale in caso di reiterazione, ma l’arresto da 6 mesi a 3 anni ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. n. 159/2011.
La procedura applicabile per le fattispecie depenalizzate è quella prevista dal Titolo VI del Codice della Strada (artt. 194 e ss.) e in via residuale dalla Legge n. 689/1981.
La guida di veicoli senza avere conseguito la corrispondente patente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo da € 5.000,00 a € 30.000,00 Secondo le regole generali, entro 60 giorni è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma pari al minimo edittale (5.000 euro), con possibilità di ulteriore riduzione dell’importo del 30% in caso di pagamento entro 5 giorni dalla notifica o contestazione (euro 3.500) pagamento oltre 60 gg € 15.000,00) .