I lavoratori agricoli beneficiano di ammortizzatori sociali diversi da quelli accessibili dagli altri lavoratori in quanto concessi a prescindere dalla data di inizio e dalla durata della disoccupazione. In molti casi perciò i sussidi di disoccupazione diventano una forma di integrazione al salario, volta a compensare la forte stagionalità del lavoro agricolo. Questo spiega anche perché la percentuale di lavoratori che fruisce dei sussidi sia molto alta (attorno al 50%) e rimanga tale anche in fasi di ripresa economica. Al contrario degli ammortizzatori per gli altri lavoratori, compresi quelli stagionali, le prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori agricoli non sono state riformate negli ultimi anni.
Le peculiarità del settore agricolo
Nel settore agricolo sono presenti diverse tipologie di lavoratori:
i lavoratori subordinati, per lo più operai agricoli a tempo indeterminato e determinato. Gli impiegati ed i quadri sono in numero inferiore e vengono inquadrati come lavoratori “non agricoli” in quanto l’attività svolta è del tutto assimilabile a quella della generalità dei lavoratori dipendenti. Complessivamente sono 1.009.083 i lavoratori dipendenti del settore.
i lavoratori autonomi che possono essere coltivatori diretti, coloni, mezzadri oppure imprenditori agricoli professionali. Questi lavoratori sono 460.133.
Il lavoro agricolo è caratterizzato da forte stagionalità e imprevedibilità dei fermi lavoro dovuti a cause atmosferiche o calamità naturali. Questo ha storicamente giustificato trattamenti diversi da quelli concessi alla generalità dei lavoratori dipendenti. Le tutele previste per il settore agricolo si differenziano da quelle stabilite per la generalità dei lavoratori principalmente per i seguenti aspetti:
• disoccupazione agricola: per gli operai agricoli la prestazione viene erogata in una unica soluzione l’anno successivo rispetto all’evento di disoccupazione ed è garantita a prescindere dall’accertamento dello status di disoccupato al momento della domanda e della percezione. L’anzianità assicurativa è riconosciuta per l’intero anno indipendentemente dal numero delle giornate di lavoro agricolo effettuate e dal giorno di inizio dell’attività lavorativa (diversamente, per la generalità dei lavoratori dipendenti l’inizio dell’assicurazione decorre dal giorno del primo contributo effettivamente versato o dovuto). E’ inoltre diversa la misura della prestazione pari al 40% della retribuzione giornaliera (l’indennità di disoccupazione NASpI è pari al 75% della retribuzione, per i primi tre mesi,
poi si riduce progressivamente)
• assegno al nucleo familiare: l’assegno viene riconosciuto per l’intero anno agli operai agricoli con almeno 101 giornate di effettivo lavoro agricolo (mentre per il lavoratore dipendente non agricolo l’assegno è riconosciuto per 26 giornate mensili a decorrere dall’evento che determina il diritto);
• malattia/maternità: gli operai agricoli a tempo determinato hanno diritto alle prestazioni di malattia e maternità se risultano iscritti negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo svolte nell’anno precedente. Analogamente hanno diritto alle indennità se le 51 giornate sono state lavorate nello stesso anno in cui si verifica l’evento, purché prima dell’inizio dell’evento stesso. Tale requisito consente all’operaio di acquisire lo “status” di lavoratore agricolo per accedere alle tutele (per la maggior parte degli altri lavoratori è necessario che l’evento si verifichi in costanza del rapporto di lavoro ).
• il diritto all’integrazione salariale, diversamente da quanto avviene nel settore Industria, riguarda solo operai, impiegati e quadri a tempo indeterminato ; spetta per sospensioni a giornate intere e non per riduzioni di orario di lavoro; spetta per un massimo di 90 giornate per anno (invece delle 52 settimane potenzialmente indennizzabili dalla CIG).
Le prestazioni in dettaglio
Per i lavoratori subordinati le giornate di lavoro effettuate vengono dichiarate trimestralmente dal datore di lavoro con il modello DMAG (dichiarazione di manodopera agricola). Nel caso degli operai agricoli a tempo determinato queste giornate vengono certificate con la pubblicazione degli elenchi nominativi annuali, effettuata online dall’INPS entro il 31 marzo dell’anno successivo. Per gli operai agricoli a tempo indeterminato la posizione assicurativa è costituita in base ai DMAG pervenuti all’INPS.
1. La disoccupazione agricola
La prestazione di disoccupazione prevista per gli operai agricoli indennizza gli assicurati per periodi di inattività già decorsa e non per periodi di disoccupazione successivi alla presentazione della domanda, come avviene invece per gli altri settori d’attività.
Infatti, la domanda viene presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è stata prestata l’attività lavorativa e nel quale si sono collocati i periodi di inoccupazione. A questo punto, l’erogazione della prestazione viene effettuata in unica soluzione e prescinde dall’accertamento della ripresa della capacità lavorativa e dello status di disoccupato al momento della domanda e della percezione (condizione invece essenziale per aver diritto alle indennità di disoccupazione previste per tutti gli altri lavoratori dipendenti).
In questo settore, per ottenere l’indennità di disoccupazione occorrono:
• 2 anni di anzianità assicurativa
• almeno 102 contributi giornalieri nei due anni precedenti la domanda di prestazione (diversamente, per la generalità dei lavoratori l’indennità di disoccupazione NASpI non richiede alcuna anzianità assicurativa, ma occorrono almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione e trenta giornate di effettivo lavoro nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione).
Nel settore agricolo viene inoltre riconosciuta l’anzianità assicurativa per l’intero anno solare, indipendentemente dal numero delle giornate di lavoro agricolo registrato e dal giorno di inizio dell’attività lavorativa (diversamente, per la generalità dei lavoratori dipendenti l’inizio dell’assicurazione decorre dal giorno del primo contributo effettivamente versato o dovuto).
La durata massima del trattamento di disoccupazione è pari alle giornate effettivamente lavorate durante l’anno, inclusi i periodi di lavoro non agricolo; la somma tra giornate lavorate e giornate indennizzate non può superare il limite massimo di 365 giorni (diversamente, per l’indennità di disoccupazione NASpI la durata è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni precedenti la cessazione del lavoro). Il lavoro svolto in agricoltura deve essere prevalente.
L’indennità giornaliera di disoccupazione agricola è pari al 40% della retribuzione giornaliera , con trattenuta di un contributo di solidarietà del 9% a titolo di partecipazione alla contribuzione figurativa (diversamente, la indennità di disoccupazione NASpI è pari al 75% della retribuzione, senza alcuna trattenuta). Questa trattenuta è effettuata fino ad un massimo di 150 giornate indennizzate. Dalla 151ma in poi non è operata alcuna trattenuta.
Occorre precisare che la retribuzione giornaliera utilizzata a base del calcolo è una media delle retribuzioni registrate nelle dichiarazioni trimestrali di manodopera agricola nel corso dell’anno.
L’indennità è soggetta all’applicazione di un tetto massimo aggiornato annualmente. Analoghi tetti sono previsti per l’indennità di disoccupazione NASpI per la generalità dei lavoratori. Non sono invece soggetti ad alcun tetto gli operai agricoli a tempo determinato che possono vantare 101 giornate di lavoro agricolo, oppure 151 giornate complessive sommando anche lavoro non agricolo.
Ai fini pensionistici, l’anno di contribuzione pieno è fissato in 270 giornate, assicurate agli operai agricoli a tempo determinato riconoscendo una contribuzione figurativa per tante giornate quante ne servono per integrare quelle effettivamente coperte da contributi del datore di lavoro.
Nel 2014 sono stati 525.048 i beneficiari di disoccupazione agricola, circa il 50% del totale dei lavoratori dipendenti del settore. Il numero medio di giornate indennizzate è stato di 113,9 giorni.
Esempio:
Lavoro agricolo 51 gg nell’anno:, viene calcolata una indennità ordinaria pari a 51gg cui corrisponde un accredito figurativo di 219 giorni (utile per il diritto e per la misura delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti).
Lavoro agricolo di 101 gg nell’anno: viene calcolata un’indennità di disoccupazione denominata Trattamento Speciale Agricolo pari a 101 gg cui corrisponde un accredito figurativo di 169 giorni di cui 90 (accreditati come Trattamento Speciale) sono utili ai fini del diritto e della misura per la pensione anticipata (oltre che per le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti) e 79 come disoccupazione ordinaria utili solo ai fini del diritto e della misura per le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti e solo ai fini della misura per la pensione anticipata.
Lavoro agricolo e non agricolo di 151 gg nell’anno: viene calcolato un Trattamento Speciale Agricolo pari a 151 gg, cui corrisponde un accredito figurativo di 119 giorni di cui 90 come Trattamento Speciale utili ai fini del diritto e della misura per la pensione anticipata e per le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti e 29 come disoccupazione ordinaria utili ai fini del diritto e della misura per le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti e solo ai fini della misura per la pensione di anticipata.
N.B. gli operai agricoli a tempo indeterminato hanno diritto solo all’indennità ordinaria e non anche ai Trattamenti Speciali Agricoli.
2. L’assegno per il nucleo familiare
L’assegno per il nucleo familiare è una prestazione a sostegno del reddito per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei titolari delle prestazioni a sostegno del reddito con un reddito complessivo familiare al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge e sia composto per almeno il 70% da reddito derivante da lavoro dipendente o assimilati.
L’assegno viene riconosciuto per l’intero anno al lavoratore agricolo con almeno 101 giornate di effettivo lavoro (mentre per il lavoratore dipendente non agricolo l’assegno è riconosciuto per 26 giornate mensili a decorrere dall’evento che determina il diritto – ossia i requisiti di reddito e la composizione del nucleo familiare).
Per l’operaio agricolo a tempo determinato con meno di 101 giornate annue di lavoro in agricoltura, l’assegno spetta per le giornate lavorate nel settore agricolo maggiorate del 13,78% per ferie e festività e, in caso di contestuale diritto all’indennità di disoccupazione agricola, per le giornate di disoccupazione indennizzata e coperta da contribuzione figurativa nel limite massimo di 180 giornate. Per l’operaio agricolo a tempo indeterminato con meno di 101 giornate annue di lavoro l’assegno spetta per un massimo di 26 giornate per ogni mensilità spettante.
3. Le prestazioni di malattia e maternità
Gli operai agricoli a tempo determinato hanno diritto alle prestazioni di malattia e maternità se nell’anno precedente all’evento (di malattia o maternità) hanno svolto almeno 51 giornate di lavoro agricolo. Le tutele sono anche riconosciute agli operai che hanno svolto 51 giornate di lavoro agricolo nello stesso anno dell’evento, purché tali giornate risultino svolte prima dell’inizio dell’evento stesso.
I lavoratori agricoli a tempo indeterminato accedono alle tutele di malattia e maternità secondo i requisiti previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti; l’indennità di malattia compete per un massimo di 180 giorni all’anno.
Malattia
Per gli operai agricoli a tempo determinato, l’indennità giornaliera di malattia spetta per un numero di giornate corrispondenti al numero di giornate di lavoro agricolo svolte nell’anno precedente. Agli operai che hanno svolto 51 giornate di lavoro agricolo nello stesso anno dell’evento (purché prima dell’inizio dell’evento stesso) sono riconosciuti un massimo di 30 giorni di indennizzo.
Maternità
Lo status di “operaio agricolo” (acquisito grazie alla registrazione di almeno 51 giornate di lavoro all’interno dell’elenco nominativo, che ha durata annua) fa sì che, per tutto l’anno di validità dell’elenco, l’operaio agricolo sia equiparato ad un lavoratore a tempo determinato.
Ciò comporta che, nel caso in cui il congedo obbligatorio di maternità prosegua oltre la durata dello status, l’indennità di maternità sia in ogni caso riconosciuta. Inoltre sono indennizzati anche i congedi obbligatori che iniziano entro 60 giorni dallo scadere dello status (ossia entro 60 giorni successivi al 31 dicembre). Nel 2014 sono stati 23.308 i beneficiari nel settore agricolo della maternità e del congedo parentale con 122 giornate mediamente indennizzate per una spesa complessiva di 76 milioni di euro.
Sono invece, sempre nello stesso anno, 182.209 i beneficiari dell’indennità di malattia nel settore agricolo, con una media di 34 giorni e una spesa complessiva di 186 milioni di euro.
4. Cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA)
La cassa integrazione guadagni agricola, come per gli altri settori produttivi, tutela i lavoratori agricoli sospesi temporaneamente dal lavoro riconoscendo un’indennità sostitutiva della retribuzione. Il diritto all’integrazione salariale, diversamente da quanto avviene nel settore Industria, riguarda solo operai, impiegati e quadri dipendenti delle aziende agricole con contratto a tempo indeterminato .
Tra le cause di concessione rientrano le avversità atmosferiche, i fenomeni infettivi e gli attacchi parassitari, la perdita del prodotto, la siccità, la stasi stagionale e la mancanza involontaria di materie prime.
Può essere concessa, inoltre, direttamente dal Ministero del Lavoro, nei casi di sospensione operata per esigenze di riconversione e ristrutturazione aziendale, nonché nelle ipotesi di eccezionali calamità o avversità atmosferiche per imprese site nei comuni dichiarati colpiti da tali eventi.
Oltre ai soggetti beneficiari anche le regole per la concessione, la durata e la misura della prestazione differiscono da quanto previsto per il settore Industria.
In particolare, la cassa integrazione agricola spetta:
• solo ai dipendenti a tempo indeterminato (operai, impiegati e quadri)
• per sospensioni a giornate intere e non per riduzioni di orario di lavoro
• a chi abbia effettuato almeno 181 giornate annue di lavoro presso la stessa azienda agricola (anzianità non richiesta per la CIG)
• per un massimo di 90 giornate per anno solare (invece delle 52 settimane potenzialmente indennizzabili dalla CIG)
Come per la cassa integrazione del settore industriale, l’integrazione salariale agricola è pari all’80% della retribuzione media giornaliera; in questo caso non sono previsti tuttavia i massimali che si applicano invece alla CIG.
La retribuzione da prendere a riferimento non può essere inferiore a quella stabilita dalle leggi o dai contratti collettivi o individuali applicabili a seconda della categoria e della qualifica di appartenenza del lavoratore. Come base di calcolo, si utilizza la retribuzione percepita effettivamente dal lavoratore solo se superiore a quella contrattuale. L’indennità erogata è sempre soggetta ad un limite massimo indennizzabile nei casi di interventi previsti per afta epizootica o per sospensioni di attività conseguenti a riconversione, ristrutturazione aziendale o ad eccezionali calamità ed avversità atmosferiche. Nel 2014 sono stati 22.419 i beneficiari della Cassa integrazione per gli operai agricoli, il numero medio di giornate indennizzate è stato pari a 24,4.