Dichiara così sul maxiemendamento interamente sostitutivo del ddl recante introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali.
“Il testo su cui è stata posta la fiducia, risponde ad una valorizzazione, in termini generali, del reato colposo, sino ad oggi forse troppo ignorato e minimalizzato e posto in un certo senso a margine della rilevanza penalistica. Quasi si trattasse di un disfunzionalità perdonabile e scusabile per il sol fatto di essere un reato non addebitabile a dolo ma riferibile, nel senso della ascrizione psicologica, soltanto alla colpa”. Lo dichiara il senatore Nico D’Ascola, responsabile giustizia Area Popolare nel corso del suo intervento stamani in aula. “Dobbiamo avere chiara la percezione che quella moderna è una società del rischio, perché è una società tecnologica, nell’ambito della quale il compimento di attività complesse e pericolose, ma assolutamente necessarie per il mantenimento delle condizioni di vita sociale alle quali siamo abituati è assolutamente indispensabile. E’ chiaro che in un contesto nel quale abbiamo una serie di attività pericolose ma consentite, perché coessenziali ed esigenti ad una società del futuro, il reato colposo debba essere valorizzato e rivalutato. Pertanto – prosegue D’Ascola – se cresce la quota delle attività pericolose, non soltanto queste vanno meglio disciplinate, prevedute sul piano della disciplina di regole cautelari sempre più dettagliate e tipicizzate e quindi sempre più in grado di neutralizzare il pericolo, ma la trasgressione rispetto alla regola cautelare, proprio nel tentativo di tutelare la collettività dall’uso indebito di strumenti pericolosi, va sanzionata maggiormente. Non possiamo però pensare di poter tollerare livelli di rischio che sono incompatibili con le esigenze di tutela della collettività. In questo difficile bilanciamento del rapporto tra un rischio consentito ma necessario, che potremmo già cominciare a immaginare un elemento psicologico intermedio tra il dolo e la colpa, che sia in grado di sanzionare questi casi che potremmo definire di vera e propria sconsideratezza. Mi riferisco – conclude il senatore – cioè a una colpa non grave e non con previsione, ma addirittura a un elemento intermedio, questa fascia mediana tra un dolo, che presuppone la volontà dell’evento, che in questo caso certamente manca, e una colpa grave o con previsione, che non riflette questo livello eccessivo, incontrollabile di pericolo che andava controllato attraverso queste disposizioni”.