Con la circolare 142 del 29/07/2015 l’Inps fornisce chiarimenti in merito alla nuova indennità di disoccupazione NASpI. In particolare si è chiarito che il licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione ed il licenziamento disciplinare sono da intendersi quali ipotesi di disoccupazione involontaria e pertanto ai lavoratori licenziati che rientrano in queste ipotesi è riconosciuta l’indennità NASpI. In ordine al meccanismo di neutralizzazione, i periodi di aspettativa sindacale, i periodi di cassa integrazione in deroga con sospensione dell’attività a zero ore ed i periodi di lavoro all’estero in Paesi non convenzionati sono da considerarsi ‘neutri”, con un corrispondente ampliamento sia del quadriennio per la ricerca della contribuzione utile alla NASpI, sia del periodo di dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro per la ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro. La circolare fornisce inoltre ulteriori precisazioni in ordine al procedimento di calcolo di
durata della prestazione. I beneficiari di prestazione di disoccupazione NASpI che durante il periodo indennizzabile iniziano il servizio civile volontario sono disciplinati analogamente ai beneficiari di NASpI che durante il periodo indennizzabile intraprendono una attività di lavoro parasubordinata e pertanto la prestazione di disoccupazione è cumulabile cori il compenso da servizio civile volontario subendo la riduzione pari all’80 % del compenso
previsto. Sono stati inoltre forniti chiarimenti sulla compatibilità della prestazione NASpI con lo svolgimento di lavoro accessorio, di lavoro intermittente, di lavoro all’estero e con l’espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive. Infine, con riferimento ai casi di soggetti che hanno percepito l’indennità di disoccupazione ASpI, mini ASpI e NASpI successivamente alla data della prima decorrenza utile della pensione di anzianità, ma prima dell’effettiva corresponsione della pensione, sono state fornite ulteriori precisazioni. In particolare, è stato chiarito che nei casi in cui l’esercizio di una facoltà di legge (es. opzione per il regime sperimentale donna) comporti il perfezionamento del diritto a pensione in un momento antecedente all’esercizio della facoltà, ma consenta di ottenere la pensione solo con decorrenza successiva all’esercizio delle stesse, è possibile fruire dell’indennità di disoccupazione ASpI, mini ASpI e NASpI fino alla prima decorrenza utile successiva all’esercizio delle predette facoltà. In forza di tale chiarimento, quindi, si superano i dubbi interpretativi in ordine all’incompatibilità tra la percezione dell’indennità e la decorrenza della pensione relativamente a periodi privi di copertura sia reddituale, essendo intervenuta la cessazione dell’attività lavorativa (condizione questa di erogabilità dell’indennità di disoccupazione), sia pensionistica, stante la decorrenza della pensione di anzianità successiva alla data di presentazione della relativa domanda.