Al consumatore il solo onere di provare il momento in cui si è manifestato il difetto di conformità del bene, mentre al professionista spetta dimostrare la prova contraria
Con la recentissima sentenza della Corte di giustizia Ue C-497/13, pubblicata lo scorso 4 giugno viene sciolto ogni dubbio in merito alla validità della garanzia da difetto di conformità ed ai termini in cui i consumatori sono onerati di provarlo. I giudici della prima sezione della Corte europea, hanno infatti interpretato estensivamente per i consumatori il contenuto della direttiva 1999/44/CE in materia di compravendita di beni. Per i giudici europei, infatti, se l’auto usata si guasta a meno di sei mesi dall’acquisto, si presume che il vizio di conformità del veicolo esistesse fin dalla consegna: in capo all’acquirente- consumatore incombe soltanto l’onere di provare che il difetto della vettura è emerso entro il termine semestrale, mentre spetta al venditore la prova contraria, cioè documentare che il vizio sia frutto di un atto o di un’omissione successiva alla vendita; diversamente deve ritenersi che la macchina fosse “tarata” già dallo «stato embrionale», vale a dire prima di uscire dalla rimessa del concessionario. La vicenda in questione scaturisce da un caso accaduto nel Regno dei Paesi Bassi ma, ricorda Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, data la dimensione europea della decisione, la stessa riguarda tutti i consumatori del Vecchio Continente. Nel caso di specie l’autovettura si era incendiata mentre era in marcia tanto che il proprietario era stato costretto alla demolizione. Tuttavia, la decisione dell’acquirente danneggiato di rottamarla, aveva impedito la perizia sul veicolo per accertare le cause del sinistro. Ma il consumatore può far valere comunque il suo diritto: se, infatti, il vizio di conformità del bene si manifesta entro sei mesi dalla consegna si alleggerisce l’onere della prova costituito a carico del acquirente. Questi è solo tenuto a dimostrare che il bene venduto non è conforme al contratto perché non ha le qualità convenute oppure non è idoneo all’uso che ci si aspetta abitualmente da un prodotto simile. In buona sostanza: il consumatore deve documentare l’esistenza del difetto ma non anche la causa o che la relativa origine è imputabile al venditore. Una volta che è emerso come il vizio di conformità si sia manifestato entro sei mesi della consegna, scatta l’onere della prova contraria a carico del professionista, altrimenti deve darsi per certo che il difetto sussisteva prima che l’auto fosse venduta.
c.s. -Sportello dei Diritti – Giovanni D’Agata