Da oggi, 11 maggio 2015, sarà possibile presentare le domande per poter usufruire del cosiddetto “bonus bebè” (l’assegno di natalità) per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017. L’INPS con la circolare n. 93 dell’8 maggio di questo mese ha fornito tutte le indicazioni per poter accedere a questa prestazione. La domanda può essere presentata da uno dei genitori che siano cittadini italiani, comunitari, oppure cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per lungo periodo, ed il richiedente, oltre ad essere residente in Italia, deve essere convivente con il figlio per il quale si richiede l’assegno. Una condizione essenziale per accedere alla prestazione è essere in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro annui. L’assegno, che decorrerà dalla data di nascita del bambino o di entra nel nucleo familiare in caso di adozione o affido preadottivo, verrà erogato dall’INPS in rate mensili di 80 euro fino al terzo anno dalla decorrenza. Per coloro il cui ISEE sarà non superiore ai 7.000 euro annui l’importo assegnato sarà di 160 euro con le stesse decorrenze e durate. La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica, entro 90 giorni dalla nascita o ingresso in famiglia (adozione o preaffido) del bambino o in via transitoria come specificato nella circolare, attraverso i seguenti canali: Web (www.inps.it – Home page > Servizi per il cittadini > Autenticazione con PIN > Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito > Assegno di natalità > Bonus bebè); Contact Center Integrato – n. verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o n. 06164.164 (da rete mobile con costo a carico dell’utenza chiamante); Patronati.