Due sentenze importanti quelle del 10 Aprile 2015 per i precari ATA della scuola. Dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea di novembre 2014, che ha dichiarato contrario alla clausola 5 della Direttiva Europea 1999/70 l’abuso dei contratti a termine del comparto Scuola perché, pur essendo necessario e previsto un concorso per accedere ad un posto pubblico, lo Stato Italiano da molti anni non indice concorsi rendendo abusive le assunzioni a termine che possono così essere reiterate all’infinito, il Tribunale di Reggio Calabria accoglie i ricorsi di due Precari ATA della Scuola. Il Tribunale -Sezione Lavoro- di Reggio Calabria ha accolto due ricorsi, proposti dallo Studio Legale dell’ Avv. Caterina Albano, per il riconoscimento degli scatti di anzianità ai precari della scuola nonché del risarcimento del danno. Con le due pronunce il Giudice del Lavoro ha disposto: “…il riconoscimento agli effetti giuridici ed economici dell’anzianità di servizio sin dal primo rapporto a termine” in “affermazione dell’obbligo di equiparazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato ad ogni aspetto del rapporto lavorativo” conformemente alla normativa comunitaria (accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ) e al dlgs 368/2001 di recepimento. Ha, altresì, dichiarato: “ l’illegittimità dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati per oltre 36 mesi su posto vacante e disponibile” e condannato “ il Ministero convenuto al pagamento in favore dell’istante delle differenze a titolo di anzianità di servizio, nonché del risarcimento del danno commisurato a quindici mensilità”. Dopo tre lunghi anni, con queste pronunce si è giunti ad un parziale riconoscimento dei diritti reclamati dai “Precari della Scuola”; questo l’orientamento giurisprudenziale che sembra affermarsi nei Tribunali d’Italia, che rende parziale giustizia al mondo del precariato e, certamente, sollecita il Governo a provvedimenti urgenti e risolutori nell’ambito della riforma della scuola.
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