Via libera del Garante per la privacy allo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che disciplina il controllo dell’autenticità delle monete in euro e la loro idoneità alla circolazione. Il parere favorevole dell’Autorità è stato rilasciato su una versione di decreto che tiene conto delle indicazioni suggerite dall’Ufficio del Garante nel corso di contatti informali volti a perfezionare il testo e a renderlo pienamente conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Il decreto, dando attuazione al Regolamento Ue 1210/2010, attribuisce ai “gestori del contante” (ad es., istituti di credito, cambiavalute, soggetti che svolgono attività di custodia e trasporto di denaro contante) il compito di verificare l’integrità e lo stato di conservazione delle monete allo scopo di individuare quelle false e quelle non idonee alla circolazione.
I gestori, inoltre, devono ritirare gli euro sospetti o deteriorati e inviarli all’autorità competente, il Cnac (Centro Nazionale di Analisi delle monete), istituita presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Analoga trasmissione al Cnac deve essere effettuata dalle sezioni di tesoreria della Banca d’Italia che raccolgono anch’esse le monete sospette. Nel dare il via libera, il Garante ha stabilito che i gestori del contante e la Banca d’Italia, oltre a dover assicurare, in generale, l’osservanza delle disposizioni del Codice privacy dovranno informare chiaramene gli “esibitori”, ossia le persone fisiche che presentano le monete avvisandoli, in particolare, del fatto che i loro dati personali verranno trasmessi al Cnac insieme alle altre informazioni acquisite all’atto del ritiro degli euro sospetti (dati delle monete ritirate, dati del gestore del contante, ecc.).
Ulteriore incarico assegnato ai gestori è quello relativo alle segnalazioni statistiche: è, infatti, stato stabilito che i gestori inviino periodicamente al Cnac informazioni e dati allo scopo di monitorare l’attività di ricircolo delle monete. Il Cnac potrà utilizzare i dati raccolti a fini statistici, ma solo in forma aggregata e rendendo impossibile l’identificazione, anche indiretta, dei singoli soggetti esibitori.
comunicato stampa Garante della Privacy