Certificazione Unica dei compensi attenzione alla scadenza

certificazione unicadi Enzo Cuzzola – La Certificazione Unica dei compensi, che sostituisce sia il Cud sia la certificazione dei compensi di lavoro autonomo, deve essere assolutamente consegnata entro il 28 febbraio prossimo e successivamente, entro il 7 marzo, trasmessa telematicamente, dal sostituto, all’Agenzia delle Entrate. Particolare attenzione va posta quindi alla suddetta scadenza, dato che il cosiddetto decreto (legislativo) semplificazioni fiscali, approvato in via definitiva nel Consiglio dei Ministri del 30 ottobre scorso, dichiarando non applicabile l’istituto della “continuazione” di cui all’art. 12 del decreto legislativo 472/97, prevede la comminazione pari a 100 euro per ogni certificazione omessa, errata o trasmessa oltre il termine della scadenza. Se la trasmissione errata viene corretta entro i cinque giorni successivi la sanzione non viene applicata. La Certificazione Unica, la cui bozza è già presente e consultabile, unitamente alle relative istruzioni, sul sito agenziaentrate.it, consentirà all’Agenzia delle Entrate, in via sperimentale, per il 2015 di provvedere alla precompilazione del 730 del contribuente. L’Agenzia sulla base dei dati contenuti nelle Certificazioni trasmesse dai sostituti e delle informazioni trasmesse da terzi, nonché delle informazioni presenti nella Anagrafe Tributaria, renderà disponibile, entro il 15 aprile 2015, la dichiarazione al contribuente. Il contribuente potrà quindi accettarla ed eventualmente integrarla o modificarla, ovvero continuare a trasmettere in proprio la dichiarazione.

Semplificazione anche per le addizionali irpef

 Ma, tornando agli adempimenti del sostituto, questi dovrà tenere conto anche delle semplificazioni introdotte, dal decreto legislativo in commento, anche in tema di addizionali, regionali e comunali, infatti, ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d’imposta, le regioni sono tenute ad inviare, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Ministero, entro il 31 gennaio dell’anno a cui l’addizionale si riferisce, i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell’addizionale regionale, individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il mancato inserimento nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell’addizionale comporta l’inapplicabilìtà di sanzioni e di interessi.

 L’addizionale regionale non sarà quindi più quantificata sulla base del domicilio al 31 dicembre dell’anno in tassazione, bensì sulla base del domicilio al primo gennaio del detto anno, di fatto quindi viene equiparato il momento di tassazione ai fini della addizionale regionale a quello per la addizionale comunale.

 I comuni, contestualmente all’invio dei regolamenti e delle delibere relative all’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica.

 Per quanto concerne l’addizionale comunale la determinazione dell’acconto sarà quantificata sulla base della aliquota vigente nell’anno precedente, indipendentemente dalla avvenuta pubblicazione della delibera entro il 20 dicembre precedente l’anno di riferimento.

Compensazione dei rimborsi da assistenza

 Dal l gennaio 2015, le somme rimborsate ai percipienti, a titolo di assistenza fiscale, sono compensate dai sostituti d’imposta esclusivamente nel modello F24, nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso, senza che detta compensazione partecipi al limite massimo di 700 mila euro, oltre il quale le compensazioni non sono più possibili.

Stessa regola si applica alle eventuali eccedenze di versamento di ritenute.

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