Tra le disposizioni sulla fiscalità passiva degli enti, previste nella Legge di stabilità per il 2015, ritroviamo quella sullo split payment, che riguarda l’iva da pagare sugli acquisti.
di Enzo Cuzzola – Le pubbliche amministrazioni verseranno direttamente all’erario, anziché pagarla ai loro fornitori, l’iva sugli acquisti, come prevede il comma 629 della Legge di stabilità che inserisce l’art. 17-ter al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Detto nuovo articolo prevede che: Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Il secondo comma del neo introdotto articolo 17-ter prevede, tuttavia, che dette disposizioni non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. Nei confronti degli enti pubblici cessionari o committenti nei casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 629, lettera b), che omettono o ritardano il versamento dell’imposta sul valore aggiunto, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, e le somme dovute sono riscosse mediante l’atto di recupero di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai sensi del comma 633 della Legge di stabilità. Per quanto riguarda questa disposizione bisognerà naturalmente attendere i provvedimenti attuativi e le istruzioni della Agenzia delle entrate, tuttavia, a partire dal 1 gennaio, le PA devono, all’atto dell’effettuazione del pagamento operare una sorta di ritenuta dell’iva dovuta, utilizzando le partite di giro, da riversare direttamente all’erario, con le modalità che saranno stabilite. La norma in questione però porrà alle aziende seri problemi di liquidità, che utilizzavano l’iva incassata come un finanziamento, versandola poi in ritardo maggiorata di sanzioni ed interessi, per far fronte ai notevoli ritardi nei pagamenti della PA., ma porrà anche agli enti seri problemi organizzativi degli strumenti contabili, senza parlare del fatto che a sette giorni dalla sua entrata in vigore, senza lo strumento attuativo, sono tanti i dubbi e le incertezze generati.