In quest’ultimo periodo, “grazie” alla vicenda del sindaco di Napoli Luigi De Magistris, si è tornati a discutere circa la possibile revisione del decreto legislativo 235 del 2012, meglio conosciuto come legge Severino. E’ di questi giorni un articolo uscito su un quotidiano nazionale nel quale il presidente della Corte Costituzionale, Giuseppe Tesauro, ha espresso il suo parere autorevole “Tra il Parlamento e il giudice io preferisco sempre il Parlamento” riguardo una possibile revisione di quella norma da parte del Parlamento, prima che la Consulta si esprima sulla questione di legittimità sollevata dal TAR della Campania. Sulla vicenda si è inserito subito il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che non ha mai smesso di chiederne l’incostituzionabilità, addirittura nel suo caso fu fatta valere la retroattività di quella legge che ne procurò quindi la decadenza da senatore. Il cavaliere si è detto convinto che la Corte europea dei diritti dell’uomo gli renderà giustizia. La Severino avrebbe colpito anche il Presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopellitti, che per evitarlo si dimise prima che accadesse, in linea con i suoi rigidi principi morali e politici. Un ulteriore ragionamento andrebbe effettuato riguardo questo decreto tanto discusso, inefficace nel caso De Magistris, che tende a sperequare situazioni simili. Occorrerebbe iniziare una riflessione pubblica su altri aspetti di incostituzionalità della legge Severino, che sono in evidente violazione di due principi fondamentali della democrazia: La sospensione a seguito di condanna di primo grado contrasta sia con l’art 27 comma II “L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva” ossia la presunzione di innocenza prevista nella Costituzione della Repubblica Italiana che si considera tale sino alla sentenza di condanna confermata all’eventuale terzo grado di giudizio della Corte Suprema di Cassazione e contrasta anche con l’art 122 comma V riguardante l’elezione “Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto” ossia dal popolo. Dopo il caso del sindaco di Napoli ci si attende quindi che le Camere si riuniscano per valutare la vicenda alla luce delle possibili anomalie a cui ha dato luogo, perché qualora se ne dovesse occupare la Consulta avrebbe bisogno di 6-7 mesi di tempo.