Lo scorso 15 ottobre la Commissione Giustizia del Senato ha approvato una parte del decreto legge di riforma del processo civile in cui si prevede la negoziazione assistita da parte di un avvocato anche nel caso di modifiche concordate di separazioni e divorzi, ove sono presenti minori, adulti portatori di handicap, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti. Viene anche previsto che l’accordo sulle modifiche venga trasmesso dall’avvocato al Pubblico Ministero entro e non oltre 10 giorni. Di questo si parlerà nel nuovo incontro degli Avvocati Matrimonialisti Italiani che si terrà domani, martedì 21 ottobre 2014, alle ore 16.00, presso la sala della Biblioteca “Arnoni” del Tribunale di Cosenza. Tema del convegno è la “Modifica delle condizioni di separazione riguardanti la prole. L’interesse prevalente del minore: aspetti sostanziali, processuali, deontologici, sociologici e di psicologia forense”. L’incontro, organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Cosenza, registrerà in apertura i saluti di rito del Consigliere e Segretario dell’Ordine degli Avvocati del foro bruzio, Claudio De Luca, e del Presidente della sezione di Cosenza dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Sante Blasi. I lavori, moderati dall’addetto stampa dell’associazione, Valerio Caparelli, saranno introdotti dalla Presidente dell’AMI Calabria, Margherita Corriere. Seguiranno le relazioni dello psicologo e psicoterapeuta Marco Pingitore e del magistrato del Tribunale di Cosenza, Filomena De Sanzo. Le conclusioni sono state affidate al Garante per l’Infanzia della Regione Calabria, on. Marilina Intrieri. “In questo evento formativo – dichiara in una nota la presidente Corriere – parleremo di modifiche delle condizioni delle separazioni inerenti la prole, nell’ottica dell’interesse del minore. Già dallo scorso 13 settembre, per come previsto dal DL 132/2014, i coniugi possono scegliere di avvalersi, di comune accordo, anche per la modifica delle condizioni di separazione, come della negoziazione assistita da un avvocato, allorché non vi siano figli minorenni, portatori di handicap, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti. In Italia, dopo l’entrata in vigore della legge 2006/54, la regola è l’affido condiviso, finalizzato a un consapevole e maturo esercizio della responsabilità di entrambi i genitori. Il principio su cui si fonda è che, anche in caso di separazione, i figli hanno diritto di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, oltre a ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione. Purtroppo, capita spesso che l’accentuata conflittualità dei coniugi in corso di separazione si ripercuota sui loro rapporti con i figli, che, loro malgrado, diventano armi di belligeranza dei loro genitori, strumentalizzati, in nome di un sedicente “loro interesse“ per portarli via all’altro genitore, visto quasi come un nemico da distruggere: da qui richieste di affidamento esclusivo o superesclusivo, che non si reggono su nulla. Ci si deve interrogare, allora, su cosa sia veramente l’interesse prevalente del minore e come si debba agire per attuarlo”.
NOTA A CURA DELL’UFFICIO STAMPA AMI CALABRIA