14\09\2014 – Il sottoscritto Vito Crea, presidente pro tempore dell’Associazione ADDA, desidera richiamare le SS.LL. sulla nomina degli Assistenti educativi nelle Scuole primaria e secondaria di primo grado da affiancare agli insegnanti di sostegno degli alunni diversabili con art3 comma 3. Dai dati in nostro possesso si evince che gli alunni disabili in situazione di gravità sono 94 nella scuola dell’infanzia, 329 nella primaria, 168nella scuola media di primo grado e 176 in quella di secondo grado nell’intera Provincia di Reggio Calabria. Le funzioni amministrative relative alla materia ” assistenza scolastica ” competono al Comune in conformità a quanto previsto già dall’art. 42, D.P.R. n. 616 del 1977. Esse “concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l’assolvimento dell’obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi”. Mentre all’insegnante di sostegno spetta una cotitolarità nell’insegnamento, essendo egli un insegnante di tutta la classe chiamato a garantire un’adeguata integrazione scolastica – e deve, pertanto, essere inquadrato a tutti gli effetti nei ruoli del personale insegnante – diversamente l’assistente educatore svolge un’attività di supporto materiale individualizzato, estranea all’attività didattica propriamente intesa, ma che è finalizzata ad assicurare la piena integrazione nei plessi scolastici di appartenenza e nelle classi, principalmente attraverso lo svolgimento di attività di assistenza diretta agli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali in tutte le necessità ai fini di una loro piena partecipazione alle attività scolastiche e formative. Le competenze comunali non attengono al generale bisogno educativo – rientrante nella sfera di attribuzioni statali – ma riguardano gli interventi volti a facilitare il percorso formativo dei diversamente abili, e quindi sono strumentali e sussidiari rispetto al suddetto bisogno. Il diritto allo studio è garantito, a favore di tali soggetti, mediante l’affiancamento agli insegnanti “ordinari”, di insegnanti “specializzati” preposti all’attività didattica. Il Comune è, in aggiunta, tenuto ad organizzare e consentire ai propri cittadini che lo necessitano di usufruire dell’ulteriore attività dell’assistente, che garantisce un supporto materiale individualizzato diretto a rimuovere qualsiasi ostacolo che gli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali possono incontrare nell’accesso al servizio scolastico” (cfr. T.A.R. Brescia Lombardia sez. II, 04 febbraio 2010, n. 581). Inoltre, l’assistenza va assicurata in ogni caso, senza che abbiano rilievo le eventuali condizioni di difficoltà economica dell’Ente.
Ribadiamo che in ottemperanza dei dettati normativi alcuni dei quali riportiamo sotto,
– Articolo 13 comma 3 della Legge 104/92;
– Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca circolare n. 3390 del 30 novembre 2001;
– Linee guida per l’integrazione scolastica del Ministro Gelmini 2009;
– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185.
Il compito di nomina tocca ai Comuni.
Allo stato attuale, a quanto ci risulta, solo il Comune di Caraffa del Bianco con delibera n°78 del 9/9/2014 ha provveduto a ciò ,recependo la nostra battaglia iniziata il 31.08.2014 e riportando la nota della Regione Calabria –Assessorato alla Cultura ,prot. 2663/SP del 04/09/2014 da noi sollecitato e investito della problematica .
Come associazione ADDA per la difesa dei diritti dei bambini diversamente abili ribadiamo la disponibilità a fornire alle famiglie tutto il sostegno, nella forma della consulenza e dell’ assistenza, al fine della piena fruizione del diritto allo studio. Ci conforta l’efficacia di tutte le azioni finora intraprese.