20\06\2014 – Ai sensi dell’art. 104, comma II°, Regolamento Codice della Strada, “Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonchè quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione.
Tale obbligo non sussiste per i segnali a validità zonale”. Sulla scorta di tale disposizione normativa, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso di un automobilista, multato per non aver rispettato il limite di velocità “inferiore” rispetto a quello ordinario, il cui segnale era posto prima dell’incrocio da lui attraversato e non presente anche dopo il suddetto incrocio, con Ordinanza n. 11018/14 ha ribadito un principio fondamentale in tema di segnaletica stradale, ossia il principio per il quale, qualora venga imposto un limite di velocità, “inferiore” rispetto a quello “ordinario”, la relativa segnaletica deve essere presente ad ogni intersezione; in caso contrario, tale limite, dopo il superamento dell’incrocio, è inefficace, e, conseguentemente, l’eventuale sanzione irrogata all’automobilista per aver superato il predetto limite è nulla.
Secondo gli Ermellini, infatti, la presenza di un’intersezione fa presumere che la limitazione di velocità, precedentemente imposta da apposita segnaletica, venga meno dopo il superamento dell’incrocio, poichè, a norma del suindicato articolo 104 C.d.S., dopo di esso deve esservi un nuovo cartello limitatore; in mancanza di tale nuovo segnale, infatti, rivive la prescrizione generale relativa al tipo di strada, e, quindi, l’esecutività del limite di velocità “ordinario”, ossia quello più alto.
Invero, va rilevato che il predetto articolo 104 Reg. C.d.S. prevede un’eccezione a tale principio, eccezione che concerne la segnaletica a validità cd. “zonale”, ossia quella posta nel centro abitato: in tal caso, infatti, non occorre che il segnale impositivo del limite “inferiore” venga ripetuto ad ogni intersezione, ma il limite “inferiore” perdura sino alla presenza di apposita segnaletica, ossia il cartello di “fine limitazione velocità”, che va a ripristinare il limite “ordinario”, quello più alto.
Nel caso di specie, però, l’automobilista percorreva la S.S. 106, fuori dal centro abitato, pertanto, al fine di ripristinare il limite “ordinario” di velocità, ossia quello più alto, a parere insindacabile degli Ermellini, non era necessaria la presenza del segnale di “fine limitazione velocità”, cartello che, come detto, è, invece, obbligatorio sui tratti di strada continui, essendo sufficiente l’assenza di qualsivoglia segnaletica, come in specie.
Avv. Antonella Rigolino