di Enzo Cuzzola – Il legislatore continua sulla via che dovrebbe consentire agli enti locali di risanare i propri bilancio, piuttosto che dichiarare il dissesto, infatti, la conversione in legge n. 64 del 7 Maggio, del decreto n. 16, migliora sostanzialmente sia i tempi sia la possibilità del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, da parte degli enti locali. Quindi, Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, bocciato dal Consiglio comunale, può essere riproposto, fino a 120 giorni dal 6 maggio 2014, data della legge di conversione, a condizione che non sia intervenuta la dichiarazione di dissesto e che si dimostri a Corte dei conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario.
Per l’esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall’art. 243 bis del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei Conti, ovvero delle Sezioni Riunite, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di 120 giorni dal 6 Maggio. Tale facoltà è subordinata all’avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell’avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell’ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio, di cui ai commi 573 e 573- bis, e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell’ente, sono sospese.