19\04\2014 – Una donna, accusata di “Violazione di domicilio” per essersi introdotta, dopo aver forzato la serratura d’ingresso, nell’abitazione familiare assegnata all’ex-marito, è stata condannata ai sensi e per gli effetti dell’art. 614 del Codice Penale, secondo il quale autore di tale reato è chiunque s’introduca nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduca clandestinamente o con inganno. La donna ha fondato la sua difesa in giudizio, ritenendo che, essendo comproprietaria dell’appartamento, era pienamente legittimata ad entrare nello stesso, esercitando, in tal modo, il suo diritto di proprietà sull’immobile. Gli Ermellini, però, con la Sentenza n. 15696/14, non sono stati del medesimo parere, ritenendo che non assume alcun rilievo che la donna fosse comproprietaria dell’appartamento abitato dall’ex marito, dal momento che lo stesso era stato assegnato a quest’ultimo in sede di separazione legale. Parimenti, per la Suprema Corte, V° Sezione Penale, non è in alcun modo rilevante, ai fini della responsabilità penale, la circostanza che la donna, nonostante il regime di separazione legale, avesse ricevuto le chiavi dell’appartamento dal marito, poiché, sebbene fosse in possesso delle chiavi dell’appartamento, e nonostante che le chiavi fossero state consegnate direttamente dall’ex coniuge, certamente queste circostanze di fatto non l’autorizzavano ad entrare, con la forza, nell’abitazione dell’ex marito.
Avv. Antonella Rigolino