Di Enzo Cuzzola – Dopo le polemiche ed i ricorsi per la Tares 2013, sarebbe opportuno che si evitasse la replica per il 2014. Quest’anno infatti la Tares si chiamerà Tari, ma la struttura del tributo e la quantificazione dello stesso, seguiranno, fondamentalmente, le stesse regole della Tares. Ora dato che il costo eccessivo Tares, per ammissione degli stessi Commissari, non dovrebbe ripetersi anche per quest’anno, sarebbe opportuno che venisse comunicato alla città e reso evidente il meccanismo di quantificazione del tributo Tari per l’anno in corso, ancor prima della definitiva adozione di tariffe e regolamenti.
Ma come non bastasse quest’anno è stato introdotto un altro balzello: la Tasi.
Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, a qualsiasi uso adibiti. La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’Imu. L’aliquota di base della Tasi è pari all’1 per mille. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Il comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento. Le aliquote della Tasi vanno quindi dall’1 (fermo restando che è facoltà dell’ente anche quella di prevedere la cosiddetta aliquota zero) al 2,5 per mille, limite massimo che peraltro può essere superato, per uno 0,8 per mille, purché destinato a finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’Imu. In buona sostanza, per effetto di tali detrazioni, la Tasi per la prima casa non deve costare più di quanto costava l’Imu, al netto delle detrazioni. Nel determinare l’aliquota bisogna rispettare in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell’Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’Imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare (esempio immobile dato in locazione), quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante (inquilino) versa la Tasi nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della Tasi, calcolato applicando l’aliquota fissata. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
Evidente quindi che la cittadinanza ha diritto di conoscere, ancor prima della complessiva manovra di bilancio, anche per evitare gli ennesimi ricorsi, la aliquota da applicare e quali immobili saranno assoggettati o eventualmente esentati. Ha, inoltre, diritto di capire le manovre da adottare per evitare di incidere sulla prima casa più di quanto incideva l’abrogata Imu, dato che sono possibili, fra l’altro, alcune alternative, come per esempio la maggiorazione di aliquota (quella dello 0,8 per mille) per tutti gli immobili destinata a finanziarie le agevolazioni per la prima casa, oppure si potrebbe semplicemente operare sulle aliquote prima casa, fino all’azzeramento, per evitare di far scontare la agevolazione prima casa alle seconde abitazioni ed agli immobili produttivi.
Ovviamente sono tutte valutazioni di carattere “politico” e proprio per questo motivo bisognerà mettersi all’opera da subito, stante anche la prossima tornata di bilancio, coinvolgendo la città, attraverso partiti, associazioni e movimenti politici, nonché associazioni di categoria, che farebbero quindi “cosa buona” ad incominciare a chiedere un confronto, sulla questione, alla Terna Commissariale.