Premesso che, a causa della mancata raccolta dei rifiuti solidi urbani, che oramai si protrae da alcuni giorni per l’intervenuta chiusura del centro di conferimento di Pianopoli (CZ), si è venuto a determinare un considerevole accumulo dei medesimi rifiuti lungo le vie cittadine che potrebbe cagionare gravi rischi igienico-sanitari e di inquinamento ambientale; Vista la nota prot. n. 5163 del 17 febbraio 2014 del Comando Polizia Municipale di Reggio Calabria, con la quale venivano rappresentate, oltre al profilo igienico-sanitario, le gravi complicazioni che potrebbero verificarsi per la tutela della sicurezza della circolazione stradale e il grave pregiudizio in danno della mobilità pubblica e privata; Vista la nota dell’ASP del 12 febbraio 2014 prot. n. 210; Vista la nota prot. n. 26086 del 17 febbraio 2014, con la quale il Dirigente comunale del Settore competente ha richiesto la convocazione di un tavolo tecnico al fine di affrontare la problematica de qua; Tenuto conto dell’esito della riunione tecnica tenutasi in data odierna alla presenza della Commissione Straordinaria, dei rappresentanti dell’ASP, nella persona della d.ssa M.L. Giulianini, del Dirigente del Settore Servizi Tecnici arch. Marcello Cammera del Dirigente del Settore Politiche Ambientali e Culturali D.ssa Carmela Stracuzza, e del Comandante della Polizia Municipale dott. Domenico Crupi; Acquisito telefonicamente da parte del Dirigente del Settore Polizia Municipale il parere favorevole dell’ARPACAL nella persona della dott.ssa Angela Cardile; Acquisito il parere favorevole da parte di tutti i partecipanti alla riunione sopra richiamata; e del Dirigente generale del Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria; Ing. Bruno Gualtieri; Ravvisata pertanto l’esigenza a fronte di detta emergenza sanitaria e di igiene pubblica, nelle more di una risoluzione della presente problematica, di disporre l’immediato ricorso a misure eccezionali di salvaguardia ambientale e di tutela igienico-sanitaria dei cittadini, al fine di prevenire attuali e concreti rischi della salute pubblica, a mezzo il ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente, di cui all’articolo 191 del D.Lgs n. 152/2006;
Dato atto che ricorrono i presupposti per l’emanazione del presente provvedimento contingibile e urgente, nel superiore fine di consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
Visto l’art. 191. del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che conferisce al Sindaco il potere di emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente;
ORDINA
– per le motivazioni esposte in premessa ed in deroga alle modalità ordinarie di conferimento dei rifiuti di,cui al Dlgs. 152 dl 2006, lo stoccaggio temporaneo, presso il capannone insistente presso l’impianto in località Sambatello di Reggio Calabria, dei rifiuti solidi urbani presenti nelle strade cittadine> raccolti dal gestore AVR SpA, che avrà cura, nell’adempimento ditale ordinanza, di raccogliere prioritariamente i rifiuti nei siti sensibili e a più alto indice di rischio, alle stesse modalità, patti e condizioni del servizio espletato sulla base del contratto vigente;
– di dare atto che tale strumento eccezionale di raccolta è limitato al tempo strettamente necessario al ripristino dell’ordinaria attività di raccolta dei rifiuti, e comunque nel termine massimo prescritto dal D.lgs n. 152/06;
– di disporre che alla presente ordinanza venga garantita la più ampia diffusione, a mezzo stampa, pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’ente.
DISPONE
– la comunicazione della presente ordinanza al Prefetto di Reggio Calabria, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio , al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività produttive , al Presidente della Regione Calabria e della Provincia di Reggio Calabria, e alle forze di Polizia presenti sul territorio;
– che il Sig. Comandante dei Vigili del Fuoco organizzi presso il sopracitato sito di stoccaggio dei rifiuti, un servizio antincendio h 24 a decorrere dalla data odierna.
– la notifica della presente ordinanza ad Ecologia Oggi S.p.a., quale gestore dell’impianto in Sambatello;
Contro il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. dalla data della presente, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla data della presente.
COMUNICATO STAMPA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA