Criteri per dichiarare l’adottabilità del minore

minoriDi recente, piu volte la Suprema Corte, esaminando vicende familiari particolari, dalle quali è emersa l’incapacità dei genitori ad assicurare al figlio minore le cure materiali e il calore affettivo necessari per la sua corretta crescita, si è espressa in tema di adottabilità: con la Sentenza n. 18563/2012 è stato dichiarato “adottabile” un minore che viveva in un contesto familiare tale, da esserne compromesso il suo sviluppo ed equilibrio psico-fisico; con la più recente Sentenza n. 18132/2013, gli Ermellini hanno disposto l’adottabilità del minore, rilevando la palese immaturità della madre. La ratio di tali decisioni è stata ribadita anche nella recentissima Sentenza n. 17096/03, in cui i Giudici di legittimità hanno puntualizzato che “Lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e la situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, tale essendo quella inidonea per la sua durata a pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico del minore, secondo una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivata”. In tali casi, dunque, la “grave” situazione familiare in cui versa il minore, e, rispetto alla quale, la rescissione dei legami familiari appare l’unica soluzione possibile ai fini di una ritrovata stabilità affettiva presso altra famiglia onde evitare al piccolo di subire ulteriori pregiudizi, integra pienamente lo “stato d abbandono”, che, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 184/83, costituisce il presupposto necessario ed indefettibile per pronunciare la cd.”adottabilità”.

Avv. Antonella Rigolino

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