31\08\2013 – Con la Sentenza n. 29735/13, depositata l’11 Luglio 2013, la III° Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affrontato il delicato aspetto del risarcimento del “danno non patrimoniale” in favore dei nonni, qualora costoro non convivano con il nipote, poi deceduto a seguito di sinistro stradale. Dal punto di vista penale, secondo la giurisprudenza più recente, è pacifico che i nonni siano legittimati a costituirsi “parte civile” nel processo per omicidio colposo da incidente stradale, poiché costoro hanno indubbiamente subito un danno dalla perdita del congiunto; e ciò, a prescindere dalla convivenza tra nonni e nipote, poiché, in tal caso, ciò che rileva e che costituisce la ratio della costituzione di parte civile è il vincolo di parentela esistente e, quindi, l’innegabile affetto nepotale che ne deriva. Ma è dal punto di vista civilistico che la Sentenza de quo è innovativa, poiché ribalta l’orientamento, anche recente, formatosi sul punto, ossia che il danno non patrimoniale per perdita del congiunto, per essere giuridicamente rilevante e, quindi, risarcibile, debba essere supportato necessariamente dalla convivenza, che, quindi, costituisce il requisito fondamentale per provare giudizialmente la costanza dei rapporti tra nonni e nipote deceduto. Tale orientamento giurisprudenziale adotta, dunque, un concetto “stretto” di famiglia, intesa come nucleo costituito unicamente da genitori e figli, escludendo qualsiasi altro soggetto, seppure legato da stretti vincoli di sangue, come appunto i nonni, dall’ambito dagli affetti familiari. La Sentenza de quo invece, va oltre tali limitazioni, e specifica che la convivenza non è il requisito che determina l’affetto nepotale, ma che, in mancanza di questa, la relazione affettiva tra nonni e nipote può essere legittimamente provata da altre situazioni di fatto, purché idonee a comprovare lo stretto legame affettivo, quali, ad esempio, i costanti contatti telefonici o telematici, l’assidua frequentazione, ect…: secondo gli Ermellini, infatti, “è proprio la caratteristica suddetta di intenso livello di comunicazione in tempo reale che rende del tutto superflua la compresenza fisica nello stesso luogo per coltivare e consentire un reale rapporto parentale e ciò vale tanto per i nonni verso i nipoti quanto – il che è assai comune oggi, senza peraltro, significativamente, porre in dubbio o in una posizione di deminutio la risarcibilità – per i genitori verso figli che lavorano o studiano in altra città o addirittura all’estero”.
Avv. Antonella Rigolino