24\08\2013 – Con la recentissima Sentenza n. 18337/13 la Corte di Cassazione si è pronunziata sul ricorso di un motociclista che nei due precedenti gradi di merito si è visto rigettare le sue richieste risarcitorie per i danni lui cagionati dalla caduta in terra, causata dall’improvvisa manovra di guida di un automobilista, e dalle conseguenti lesioni personali e danni al mezzo, che sono derivati dalla rovinosa caduta, sebbene tra i due veicoli non ci sia stata alcuna collisione.
Con tale pronuncia gli Ermellini hanno confermato il decisum di merito, ribadendo, al contempo, il più recente orientamento giurisprudenziale circa il concetto “ampio” di “sicurezza stradale”, secondo cui per “sinistro stradale” è da intendersi, non soltanto quell’incidente che produce obbligatoriamente lo scontro tra veicoli o il coinvolgimento di terze persone con lesioni alle stesse, bensì ogni situazione che “ecceda” dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, e che sia fonte di pericolo per l’incolumità altrui e dello stesso conducente del mezzo. Sulla scorta di tale interpretazione, dunque, gli Ermellini hanno deciso il caso de quo in virtù della presunzione del “concorso di colpa” tra i conducenti dei veicoli ex art. 2054 del Codice Civile, statuendo che la presunzione di concorso di colpa è “estensivamente applicabile anche all’ipotesi in cui manchi una collisione diretta tra i veicoli, ciò è consentito ove sia necessario risolvere il problema della graduazione del concorso di colpa, e sempre che tale concorso sia accertato in concreto, e dunque sia accertato anche il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto nello scontro ed il sinistro”. Nei precedenti giudizi di merito, infatti, le richieste risarcitorie avanzate dal motociclista erano state rigettate poiché, ad Ill.mo parere dei Giudici di merito, dalle prove da costui prodotte in giudizio non poteva ravvisarsi alcun elemento di responsabilità in capo all’automobilista convenuto, non essendo stato giudizialmente dimostrato l’indefettibile rapporto di causalità tra la condotta dell’automobilista e l’evento dannoso cagionato al motociclista e, per tale motivo, pur riconoscendo l’ampliatezza del concetto di “sicurezza stradale”, non avevano applicato al caso di specie la presunzione di cui all’art. 2054 del Codice Civile, non ravvisandone gli elementi costitutivi, di carattere probatorio, della stessa.
Avv. Antonella Rigolino