Acquisto online di titoli da trasporto

ticket on line10\08\2013 – Con l’Ordinanza n. 17080/13 la Corte di Cassazione, VI° Sezione Civile, ha affrontato il tema dell’acquisto online di biglietti aerei, e, quindi, del cd. “Contratto di Trasporto”, disciplinato dall’art. 1678 del Codice Civile, secondo cui “Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro”. Specificamente, la Suprema Corte ha affermato che nell’acquisto online di titoli di traporto il contratto tra Venditore ed Acquirente, è di tipo “consensuale”, e s’instaura mediante l’utilizzo di moduli o formulari (cd. “Contratto per adesione” o Contratto di massa”, ex art. 1342 C.C.), che consentono all’Acquirente (cd. “Contraente debole”) di poter solamente accettare o meno, in toto, le condizioni contrattuali stabilite dal Venditore (cd. “Contraente forte”): ed è sotto tale profilo che si perfeziona, dunque, il “consenso” dell’Acquirente, il quale non può, in alcun modo, intavolare alcuna trattativa con il Venditore, al fine di modificare le condizioni del trasporto da costui disposte, ma può solamente scegliere di accettarle o di rifiutarle.  Il cd. “Contratto di massa” è, difatti, quella fattispecie contrattuale in cui l’intero contenuto del contratto è predisposto dal Venditore, in maniera unilaterale, senza, quindi, che ci sia e ci possa essere alcuna forma di “collaborazione” da parte dell’Acquirente: tale fattispecie contrattuale costituisce, quindi, una deroga rispetto alla regola generale, secondo cui il contratto nasce dall’accordo tra le parti (cd. “Consenso”), scaturente, a sua volta, dalla trattativa, durante la quale i contraenti discutono ogni elemento del futuro contratto e ognuno di essi cerca di ottenere le condizioni più vantaggiose per sè.

Nell’Ordinanza de quo, la Suprema Corte ha specificato, inoltre, che le suindicate condizioni del “Contratto di massa” si applicano anche qualora il titolo di trasporto venga acquistato tramite l’agenzia di viaggio, in quanto, anche in tal caso, secondo gli Ermellini, “le condizioni di contratto sono definite dalla compagnia aerea per regolamentare la serie indefinita di rapporti con tutti coloro che acquistino il biglietto, già predisposto su un modulo standard e che richiama il regolamento negoziale e le condizioni generali di contratto”.

 

Avv. Antonella Rigolino

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