22\06\2013 – Con una sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione circa un anno fa, è stato avallato l’orientamento giurisprudenziale che, già dal 2008, riconduce l’evento-scippo, occorso al lavoratore durante il percorso casa-lavoro e viceversa, nella fattispecie del cd. “incidente in itinere”: dal 2008, infatti, si ritiene pacificamente che anche quegli eventi, quali, ad esempio, rapine e aggressioni, che il lavoratore possa subire nel tratto di percorrenza casa-lavoro e viceversa, e, quindi, “in occasione” del lavoro, rientrano legittimamente nell’infortunio in itinere e sono, quindi, suscettibili di risarcibilità; in particolare, la Suprema Corte, Sezione Lavoro, nel 2008 ha statuito che l’occasione di lavoro “implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell’attività lavorativa in modo diretto o indiretto, con il solo limite del rischio elettivo ….. o della totale estraneità del rischio – che non si richiede essere tipico o normale – all’attività lavorativa”. Pertanto, riprendendo il predetto principio, la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 11545/12 ha confermato che il lavoratore, vittima di scippo della borsa al rientro dal lavoro, ha il legittimo diritto di essere risarcito a titolo di “infortunio in itinere”; invero, nei precedenti gradi di merito del caso di specie, alla signora, vittima dello scippo, non era stata riconosciuta la risarcibilità dell’evento lesivo occorsole, poichè i Giudici di merito di I° e II° grado avevano statuito che “il fatto doloso di un’altra persona aveva interrotto il nesso causale fra la ripetitività necessaria del percorso casa-ufficio e gli eventi negativi connessi”. Secondo i due Giudici di merito, quindi, l’intervento del terzo soggetto, cioè dello scippatore, aveva interrotto la consequenzialità tra l’iter di ritorno da lavoro e i danni subiti dalla donna e, sulla base di tale assunto, avevano negato alla vittima dello scippo il riconoscimento dell’indennità temporanea e della rendita, per come, invece, richiesti in giudizio. Nel rigettare tale decisum, quindi, i Giudici di legittimità hanno ritenuto erroneo il convincimento di merito, secondo cuitra la prestazione lavorativa e l’evento lesivo sussisterebbe unicamente una coincidenza topografica e cronologica, tale non potersi configurare alcun nesso di causalità tra l’esecuzione della prestazione e l’evento stesso; pertanto, a parere insindacabile degli Ermellini, ne consegue che, a titolo di “infortunio in itinere”, è indennizzabile anche l’infortunio occorso al lavoratore “in itinere”, qualora tale infortunio derivi da eventi dannosi, anche atipici ed imprevedibili, che siano, però, indipendenti dalla condotta volontaria del prestatore di lavoro; e ciò, perchè il rischio attinente al tragitto casa-lavoro e viceversa è giuridicamente protetto, in quanto è, anche se solo indirettamente, ricollegabile allo svolgimento dell’attività lavorativa, con il solo limite, però, del c.d. “rischio elettivo”, rischio consistente, per definizione, nel comportamento abnorme, volontario ed arbitrario del lavoratore, tale da indurlo ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla normale attività lavorativa, e tale da determinare l’interruzione di causalità tra lavoro, rischio ed evento, secondo l’apprezzamento di fatto riservato, comunque, al Giudice di merito.
Avv. Antonella Rigolino