Ferie non godute per malattia

fng14\06\2013 – Con la Sentenza n. 11462/12 la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di ferie non godute, statuendo che, qualora il periodo feriale non venga goduto dal lavoratore per motivi di malattia, a lui spetta il diritto all’indennità sostitutiva delle stesse. Tale decisione è stata assunta dai Giudici di legittimità anche sulla scia di quello che, oramai, è l’orientamento della giurisprudenza europea, la quale restringe fortemente l’alveo dei casi in cui tale indennità non spetta per mancato godimento del periodo feriale.

Secondo la Suprema Corte, infatti, alla luce dell’art. 36, comma III°, della Costituzione secondo cui “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”, qualora le ferie non vengano godute per comprovati motivi di malattia “spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva che, oltre ad avere carattere risarcitorio in quanto compensativo del danno causato dalla perdita del bene (mancato recupero delle energie psicofisiche, impossibilità di dedicarsi alle relazioni familiari e di svolgere attività psicofisiche), hanno anche “natura retributiva” costituendo il corrispettivo “dell’attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali”.

Il caso specifico affrontato dalla Suprema Corte ha riguardato un lavoratore che, a ridosso del pensionamento, non aveva goduto del periodo feriale per motivi di malattia, cessando il rapporto di lavoro al rientro dalla malattia/periodo feriale; nel caso de quo, il contratto di lavoro prevedeva, come unica ipotesi di indennizzabilità in tal senso, il periodo feriale non goduto per “esigenze di servizio”, e non anche per malattia.  La Corte di Cassazione con la predetta sentenza ha, dunque, statuito che le ferie non godute per motivi di malattia devono essere, sempre e comunque, indennizzate, e ciò indipendentemente da eventuali disposizioni del contratto collettivo di appartenenza che dispongano diversamente; anzi, sotto tale profilo, ha ulteriormente specificato che sono da ritenersi “illegittime”, per contrasto con le norme imperative, eventuali norme del CCNL che dispongano diversamente, salvo il caso in cui sia stato il lavoratore a rinunziare alla fruizione del periodo feriale.

Avv. Antonella Rigolino

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