01\07\2013 – Ai sensi dell’art. 147 del Codice Civile “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole…”.
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha puntualizzato che il principio di diritto contenuto nel predetto articolo 147 C.C. circa l’obbligo dei genitori di mantenimento dei figli, non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di costoro, ma continua fin quando i figli non riescano a mantenersi autonomamente; secondo gli Ermellini, infatti, tale principio trova un limite solamente nella eventuale “imputabilità” al figlio di tale mancata indipendenza economica.
Affermando tale principio, la Suprema Corte, nella Sentenza n. 11020/13 ha, così, respinto il ricorso di un padre che non intendeva più mantenere il figlio trentenne, non autosufficiente economicamente: specificamente, i Giudici di legittimità hanno puntualizzato che l’obbligo di mantenimento, gravante sui genitori, perdura, finchè non si provi che il figlio abbia raggiunto l’indipendenza economica, oppure che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende o da un suo atteggiamento di inerzia o da un suo rifiuto ingiustificato, motivazioni queste, che possono essere accertate solamente con criteri di relatività.
Antonella Rigolino