07\04\2013 – In merito al reato p. e p. dall’art. 624 bis del Codice Penale “Furto in abitazione”, la Cassazione Penale ha, di recente, puntualizzato alcuni aspetti di tale fattispecie criminosa: lo spunto di tale decisum è stato il ricorso di legittimità proposto agli Ermellini da un soggetto, condannato, in I° e II° grado, di furto di due navigatori satellitari da due autovetture parcheggiate all’interno di un cortile condominiale. Secondo la difesa dell’imputato, il fatto incriminato non configurava il reato di “Furto in abitazione” ex art. 624 bis C.p., poichè il furto era avvenuto in un’area privata, sulla quale, peraltro, gravava una diritto di servitù pubblica di passaggio pedonale. Inoltre, a parere della difesa, l’area condominiale ove erano parcheggiate le due autovetture non costituirebbe “pertinenza” dell’abitazione, non soltanto perchè su tale area insisteva la predetta servitù pubblica di passaggio, ma, anche perchè mancava il carattere di “esclusività” di tale area, in quanto “parte” dell’edificio condominiale. Di diverso avviso è stato, però, il decisum della Suprema Corte, la quale, con la Sentenza n. 4215/15, nell’evidenziare che l’articolo 624 bis, comma I°, del Codice Penale punisce la condotta dell’impossessamento di cosa mobile altrui mediante l’introduzione in un luogo destinato a privata dimora o nelle sue pertinenze, ha puntualizzato che il concetto di “privata dimora” è più ampio di quello di “abitazione” in senso stretto, poichè nella nozione di “privata dimora” rientra ogni luogo non pubblico, esclusa la casa di abitazione, ove si possa esplicare la vita culturale, professionale e politica dell’individuo, nonchè tutti quei luoghi idonei al compimento, anche transitorio e contingente, di vita privata, come ad esempio, studi professionali, esercizi commerciali, stabilimenti industriali ect… Inoltre, gli Ermellini, hanno confutato la tesi della difesa, specificando che il concetto di “pertinenza” in diritto penale non coincide con la nozione civilistica dello stesso ex art. 817 C.C., poichè, a differenza di questa, il Codice Rocco non richiede l’uso esclusivo del bene da parte di un solo proprietario. Pertanto, l’elemento caratterizzante non è la “esclusività” del bene, ma la sua “strumentalità”, anche non continuativa ed esclusiva, a soddisfare un’esigenza di vita domestica del proprietario, e tale esigenza è stata ravvisata, nel caso de quo, nel ricovero e nella tenuta a disposizione delle automobili nel parcheggio condominiale. Conseguentemente, a giudizio degli Ermellini, la servitù pubblica di passaggio pedonale insistente sull’area condominiale non vale a sottrarre tale area dal novero delle “pertinenze” della stessa. Tali motivazioni hanno costituito la ratio del rigetto del ricorso di legittimità posto all’On.le vaglio della Corte di Cassazione.
Avv. Antonella Rigolino