Responsabile Guard rail è l’ANAS

08\02\2013 – Per consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, è l’Ente proprietario della strada pubblica ad essere responsabile della cattiva manutenzione della stessa, e ciò, ai sensi dell’art. 2043 del Codoce Civile e del principio del “neminem laedere” ad esso sotteso, secondo il quale “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Con la recente Sentenza n. 907/13 la Corte di Cassazione ha specificato, in merito, distinguendo tra proprietario formale della strada pubblica e soggetto tenuto alla manutenzione della stessa: il caso sottoposto al vaglio degli On.li Giudici di legittimità ha riguardato un sinistro stradale, nel quale un giovane è andato a sbattere contro il guard rail che era in pessimo stato di manutenzione, ossia con pezzi di lamiera non più agganciati, che, conficcandosi nell’abitacolo dell’autovettura, hanno amputato gli arti inferiori dello sfortunato giovane.

Secondo gli Ermellini, l’insidia stradale, intesa come pericolo occulto, non visibile e, quindi, non prevedibile, non costituisce un autonomo illecito, ma è una figura sintomatica del comportamento colposo dell’Ente gestore della strada pubblica, il quale, secondo il suindicato del principio del “neminem laedere”, è obbligato ad evitare e/o rimuovere sul bene demaniale ogni situazione di pericolo occulto, quindi, non visibile, nè prevedibile, che possa dar luogo al cd. “trabocchetto” o “insidia stradale” ai danni di automobilisti e pedoni.

Nel caso de quo, dunque, la Suprema Corte ha ravvisato la responsabilità dell’ANAS, n.q., non di proprietaria della strada pubblica, qualifica spettante all’Ente territoriale, ma di soggetto tenuto alla manutenzione della stessa: la colpa ravvisata dai Giudici di legittimità in capo all’ANAS è consistita, secondo gli Ermellini, nell’aver generato nell’utente della strada, vittima del sinistro de quo, l’affidamento sulla “non pericolosità” della stessa, “non pericolosità” del tutto insussistente viste le pessime condizioni del guard rail al momento del sinistro e le gravose conseguenze che ne sono derivate.

Avv. Antonella Rigolino

banner

Recommended For You

About the Author: Antonella Rigolino