15\09\2012 – Con la sentenza n. 14927/12, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito ad un sinistro occorso a due automobilisti, i quali, sopraggiungendo al medesimo incrocio da due strade opposte, impattavano tra loro a causa del cattivo funzionamento dei semafori posti al suddetto incrocio: entrambe le apparecchiature, infatti, lampeggiavano “verde” nel medesimo momento e tale malfunzionamento ha, inevitabilmente, cagionato l’impatto tra i due veicoli, che, come detto, sopraggiungevano all’incrocio da due strade differenti. Nel corso del procedimento civile, sia in I° grado, che in sede d’appello, la Società appaltatrice si è difesa, sostenendo che l’Ente comunale proprietario della strada ha, sì, l’obbligo di controllare il corretto funzionamento degli impianti semaforici, ma, tale obbligo, non è estendibile alla Società a cui affida i lavori, non incombendo, sulla stessa, alcun obbligo di vigilanza sul funzionamento di tali apparecchiature. Giunta la causa al vaglio della Suprema Corte, gli Ermellini, con la predetta Sentenza, hanno, invece, avallato il decisum del Tribunale Civile in sede di Appello, ravvisando, nel malfunzionamento dei semafori, la causa unica ed esclusiva del sinistro: pertanto, sulla base di tale ratio, hanno definitivamente sancito la responsabilità solidale tra l’Ente comunale, quale “proprietario della strada” ove è avvenuto il sinistro, e la Società di manutenzione delle apparecchiature semaforiche, la quale, non provvedendo al controllo costante circa l’efficienza tecnica delle suddette apparecchiature, ha violato l’obbligo contrattuale assunto nei confronti del Comune. Statuita, dunque, la solidarietà passiva dei predetti Enti, la Suprema Corte ha confermato il diritto dei due automobilisti ad essere risarciti per i danni materiali e le lesioni patiti a causa ed a seguito del sinistro de quo, bocciando il tentativo della Società di manutenzione di rivalersi sulle rispettive Compagnie Assicurative per il ristoro dei danni.
Avv. Antonella Rigolino