Niente condanna a chi è positivo all’alcoltest senza verificare se ha preso medicine che alterano i risultati

 

AlcolismoLecce, 21 luglio 2012 – L’imputato ha diritto ad una risposta secondo cui sull’esito della rilevazione ha inciso l’alterazione del metabolismo dovuta ai farmaci. Così ha deciso la Corte di Cassazione che ha assolto un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza. Con la sentenza 28388/12, pubblicata dalla quarta sezione penale della Cassazione che Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti” rende noto la Suprema Corte ha accolto, contro le conclusioni del pg, il ricorso dell’uomo trovato positivo all’alcol test ed accusato di tale reato. L’ automobilista già condannato al pagamento di una multa in primo e secondo grado dal Tribunale, si è rivolto alla Suprema Corte per contestare una sanzione a suo parere ingiusta in quanto il risultato positivo all’alcol test,era da ricondurre non ad uno stato di ebbrezza ma alla patologia cronica che lo affligge: secondo l’imputato le medicine che è costretto ad assumere alterano il suo metabolismo al punto da aver inficiato i risultati dell’alcoltest. Secondo gli ermellini l’interessato ha diritto a una risposta dalla Corte d’appello, dal momento che il ricorso al giudice di seconda istanza spiega, sia pure in modo essenziale, le ragioni per cui si ritiene errata la valutazione che il giudice di prime cure ha compiuto delle prove legittimamente acquisite in dibattimento. Sbaglia la Corte d’appello a dichiarare inammissibile il ricorso dell’imputato per «aspecificità», sostenendo che il gravame riproporrebbe in sostanza gli argomenti difensivi utilizzati in primo grado. Delle motivazioni che hanno convinto i giudici di p.zza Cavour, tutto ruota sulla ritenuta decisività della deposizione di un teste, peraltro a difesa, che in qualche modo esclude sul conto dell’imputato la possibilità di un’inconsapevole alterazione nel metabolismo derivante dall’assunzione di medicine. Pertanto, hanno continuato gli ermellini il fatto è che l’imputato contesta l’autorevolezza scientifica della dichiarazione, dal momento che lo stesso teste, per quanto soggetto qualificato, ammette di non essere esperto di alcoltest. E resta comunque fermo l’obbligo del giudice di valutare ogni circostanza pertinente e rilevante. In sede di appello, poi, il requisito della specificità del gravame deve essere valutato con meno rigore rispetto al giudizio di legittimità, date le peculiarità di quest’ultimo.

c.s. –  Giovanni D’AGATA – Sportello dei Diritti

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