Se la pattuglia è sprovvista di etilometro, non sussiste l’obbligo di seguire gli agenti per effettuare il test alcolemico

12\07\2012 – La guida in stato di ebbrezza è un reato previsto e punito dall’art. 186 del Codice della Strada, secondo il quale coloro che si mettono alla guida di un qualsiasi mezzo non possono avere nel sangue un tasso alcolemico superiore ai 0,5 g/l. Orbene, con la recente Sentenza n. 21192/12, Sezione IV° Penale, della Corte di Cassazione, gli Ermellini hanno puntualizzato nel merito, statuendo che, qualora le Forze dell’Ordine procedano al fermo di un automobilista, che, però non sia coinvolto in alcun incidente stradale, e non siano provvisti della strumentazione per effettuare il test alcolemico, non possono intimare a costui di seguirli nel più vicino Comando di Polizia Stradale per lo svolgimento dell’alcooltest; conseguentemente, all’automobilista che, si rifiuti di ottemperare a tale intimazione non è, e non può, essere imputata la Contravvenzione ex art. 186, comma 7, del Codice della Strada. I Giudici di Legittimità hanno precisato, infatti, che il Codice di Procedura Penale “tipicizza” espressamente le ipotesi di accompagnamento coattivo, prevedendo anche specifici presupposti e modalità di attuazione; ma, tra i casi in esso “tipizzati”, non è contemplata l’ipotesi ex art. 186, comma 3, del Codice della Strada. Pertanto, in assenza di una simile ed espressa previsione codicistica, non si può desumere “a contrario” un implicito potere di accompagnamento coattivo in capo agli Agenti di Polizia: difatti, costituendo l’accompagnamento, una limitazione della libertà personale, esso deve essere esplicitamente previsto dalla legge, ravvisandosi, in caso contrario, la palese violazione del principio di “legalità materiale”, secondo il quale l’esercizio del potere pubblico deve essere necessariamente fondato sulla legge, e ciò, al fine di preservare i Cittadini dal pericolo di arbitri.

Avv. Antonella Rigolino

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