Il diritto all’oblio nelle vicende giudiziarie

21\04\2012 – Il cd. “diritto all’oblio” rientra, per creazione giurisprudenziale, tra i Diritti Inviolabili dell’uomo, la cui tutela giuridica è graniticamente riconosciuta dall’art. 2 della Carta Costituzionale, secondo cui “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Specificamente, il diritto all’oblio è il diritto di un soggetto ad essere “dimenticato”, o meglio, a non essere più ricordato per i fatti, lui lesivi, che in passato furono oggetto di cronaca. Invero, il presupposto giuridico di tale diritto è che l’interesse pubblico alla conoscenza di un fatto è racchiuso in quell’arco temporale strettamente necessario ad informarne la Collettività di quanto accaduto; interesse pubblico che, quindi, con il trascorrere del tempo, via via si affievolisce, fino a scomparire. In pratica, nella maggior parte dei casi, con il trascorrere del tempo il fatto cessa di essere oggetto di cronaca e riacquista l’originaria natura di fatto “privato”: ad esempio, un ladro può invocare il diritto all’oblio, qualora il fatto-reato, che lo portò alla ribalta della cronaca giudiziaria tanti anni prima, venga riproposto in tv o in altri canali d’informazione. Chiaramente, il diritto all’oblio trova un limite invalicabile in quei fatti di cronaca talmente gravi, per i quali l’interesse pubblico alla loro riproposizione non viene mai meno; per tali fatti non si può configurare il diritto all’oblìo perché queste vicende non diventano mai fatti “privati”; anzi, al contrario, sarebbe proprio la loro mancata riproposizione a porsi in contrasto con l’interesse pubblico, interesse che, in materia di diritto di cronaca, prevale sempre sul diritto del singolo individuo a non essere più ricordato. Ma, ad eccezione dei suddeti casi-limite, in cui l’interesse pubblico è destinato a non affievolirsi mai, il diritto all’oblio scatta sempre, a partire dal momento in cui cessa l’interesse pubblico intorno ad un fatto: per il protagonista in negativo della vicenda, quel fatto diventa “privato” ed acquista pienezza il suo diritto alla riservatezza. Invero, di sovente, i mass media diffondono, con enorme eco, notizie di cronaca relative ad arresti, ad indagini o a processi giudiziari a carico di soggetti indagati e/o imputati di fatti-reato; tuttavia, la medesima eco non ricopre, poi, negli stessi mass media, la notizia dell’archiviazione del caso, del proscioglimento dell’imputato o della sentenza di assoluzione nel merito. Sul punto, si è espressa di recente la Suprema Corte con la Sentenza n. 5525/12, statuendo che, se è vero che l’interesse pubblico sotteso al diritto all’informazione, ai sensi dell’art. 21 della Costituzione, costituisce un limite al diritto fondamentale alla riservatezza, è altrettanto vero che al soggetto cui i dati appartengono è correlativamente attribuito il diritto all’oblio e, cioè, il diritto a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che, per il trascorrere del tempo, risultano oramai dimenticate o ignote alla generalità dei Cittadini o, comunque, non suscitino più alcun interesse nella Collettività. Ma, nella medesima Sentenza la Suprema Corte si è spinta oltre, affermando che, al fine di tutelare l’identità sociale del soggetto cui la notizia di cronaca afferisce, è necessario garantire al soggetto, protagonista in negativo della vicenda, l’aggiornamento della stessa, garantendo la diffusione dell’evoluzione della notizia giudiziaria, in modo tale da completare o, addirittura, mutare il quadro sorto a seguito della vicenda originaria. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, non è sufficiente la “generica” possibilità di rinvenire tra i mass media ulteriori notizie concernenti il caso di specie, ma è necessario garantire l’effettiva “fruizione” della notizia aggiornata, mediante la predisposizione di un sistema idoneo a segnalare la sussistenza, nel caso di cronaca, di un seguito e di uno sviluppo della notizia; in caso di disaccordo tra le parti, spetterà, poi, al Giudice del merito individuare ed indicare le modalità da adottarsi in concreto per garantire l’aggiornamento della notizia ed il conseguente riconoscimento del diritto all’oblio al soggetto interessato dalla vicenda giudiziaria.

Avv. Antonella Rigolino

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