Diritto di aggiungere il cognome materno a quello paterno

10\03\2012 – Il diritto al Nome, unitamente al diritto all’Identità personale, trova riconoscimento giuridico nell’art. 2 della Carta Costituzionale, che tutela l’identità dell’individuo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Sul piano della normativa codicistica, il diritto al Nome trova esplicito riconoscimento nell’art. 6, secondo cui “Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome ed il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati”. Da quanto sopra, emerge, quindi, che il diritto al Nome ha, come caratteri costitutivi, il Prenome, ossia il nome di battesimo, ed il Cognome, che, nel nostro Ordinamento Giuridico, equivale al solo nome del padre, e non anche a quello della madre. Esso lo si acquisisce automaticamente, in conseguenza del rapporto di filiazione ed a nulla vale un eventuale utilizzo difforme dello stesso, seppure protratto nel tempo, poiché, in tale materia, non opera l’istituto civilistico dell’acquisto per usucapione. Il recente Decreto Presidenziale del 24 Febbraio 2012 ha, però, modificato il precedente D.P.R. 396/00 in materia di stato civile, secondo il quale era possibile aggiungere il Cognome materno a quello paterno, mediante la presentazione della relativa istanza alla Prefettura competente e l’accoglimento della stessa da parte del Ministero dell’Interno. Difatti, a seguito del recente intervento normativo e del conseguente snellimento della procedura burocratica, adesso, è il Prefetto ad adottare il provvediemnto di accoglimento dell’istanza: egli, dunque, diventa l’unica Autorità Decisionale in materia, e ciò consente, sia un ampio risparmio, in termini di tempo, per i Cittadini, sia un aumento di efficienza della Pubblica Amministrazione. Il D.P.R. del 24 Febbraio 2012 prevede, nello specifico, che chiunque potrà chiedere di aggiungere il Cognome materno a quello paterno; inoltre, le donne divorziate o vedove potranno aggiungere il Cognome del nuovo marito ai propri figli; ed, infine, per coloro che hanno ottenuto la Cittadinanza italiana, sarà possibile mantenere il Cognome con il quale erano identificato all’estero.

Avv. Antonella Rigolino

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