12\02\2012 – Qualora l’Intestatario di un veicolo ceda, a titolo oneroso, il proprio Diritto di proprietà sul mezzo ad altro soggetto, non dovrà e non potrà mai rispondere delle eventuali infrazioni al Codice della Strada commesse da quest’ultimo, divenuto “Acquirente-Nuovo proprietario del veicolo”, poiché, anche in ipotesi di mancata trascrizione al P.R.A. dell’avvenuto atto di trasferimento, non può essere ascrivibile al Venditore alcuna forma di responsabilità, neppure in solido con l’Acquirente. Difatti, ai sensi dell’art. 94 co. I° C.d.S., è onere dell’Acquirente del veicolo procedere, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della Compravendita, alla Trascrizione del trasferimento presso il competente Ufficio P.R.A.: dunque, quand’anche l’Acquirente non proceda, nei suddetti termini di legge, a trascrivere presso il Pubblico Registro Automobilistico l’avvenuto trasferimento di proprietà, ciò non vale a legittimare la notifica, nei confronti del Venditore, del Verbale di accertamento per infrazione al C.d.S. commessa, invece, dal nuovo proprietario del veicolo. Difatti, mentre la Compravendita, intervenuta tra Venditore ed Acquirente, si configura come un Contratto Traslativo ad effetti reali “immediati”, i quali si realizzano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato (art. 1376 C.C.), la Trascrizione della stessa al P.R.A. non ha alcun effetto “costitutivo”, ma è, soltanto, una forma di “Pubblicità Dichiarativa”, idonea a dirimere eventuali conflitti tra più Acquirenti. Pertanto, posto che, per costante Giurisprudenza di legittimità, “l’effettiva titolarità della proprietà va accertata alla stregua delle comuni regole civilistiche, in base alle quali, in caso di vendita dell’autoveicolo, l’effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti…”, e che “le risultanze del pubblico registro automobilistico, sul quale non sia stata effettuata tale trascrizione…. hanno un valore di presunzione semplice, che può esser vinta con ogni mezzo di prova”, ne consegue che “Proprietario” del veicolo è colui che tale diritto ha acquistato a seguito e per effetto del Contratto traslativo di Compravendita, a nulla rilevando l’omessa trascrizione al P.R.A. dell’avvenuto acquisto. Pacifico, in tal senso, è l’orientamento della Suprema Corte, secondo la quale “In tema di sanzioni amministrative connesse alla circolazione stradale, la responsabilità solidale del proprietario deve essere esclusa nel caso in cui questi provi di avere venduto il veicolo in epoca anteriore all’accertamento della violazione, anche se la vettura risulti ancora a lui intestata presso il P.R.A.; l’iscrizione del trasferimento della proprietà del veicolo presso il P.R.A. costituisce, infatti, una forma di “pubblicità notizia”, finalizzata soltanto a dirimere conflitti tra più acquirenti e rappresenta, ai fini della responsabilità derivante da fatti connessi alla circolazione stradale, una presunzione semplice contro la quale è ammessa la prova contraria”. Infine, va rilevato che il Verbale di Accertamento, notificato al Venditore per un’infrazione al C.d.S. commessa, invece, dall’Acquirente, ove non venga tempestivamente impugnato, può legittimamente generare conseguenze rilevanti sul suo piano Patrimoniale (ad es., l’aggravio degli importi delle sanzioni e delle annesse spese), Materiale (fermo amministrativo dei veicoli) e Personale (stato d’animo negativo). Ne consegue, dunque, che le conseguenze della notifica del Verbale di Accertamento al Venditore non possono ritenersi meri “disagi o fastidi” di natura lieve e transeunte, ed, infatti, sotto tale profilo, la Suprema Corte a Sezioni Unite ravvisa, in capo al Venditore, la sussistenza del cd. “danno esistenziale” equitativamente determinabile, se ed in quanto costui, destinatario del Verbale di Accertamento, è costretto a “determinarsi” ad attività che, altrimenti, in mancanza dell’altrui inadempimento contrattuale, non effettuerebbe e che, pertanto, siccome trattasi di attività “eterodeterminate”, comportano un peggioramento dei propri assetti di vita, ossia cagionano un pregiudizio alla libertà, costituzionalmente garantita, di ciascun Cittadino di “autodeterminarsi” e di non essere, invece, da altri “determinato”.
Avv. Antonella Rigolino
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