11\12\2011 – Con il termine “Pubblicità” s’intende, generalmente, quella forma di comunicazione a pagamento diffusa, su iniziativa di operatori economici (attraverso mass media, quali televisione, radio, giornali, affissioni, posta, Internet ect.), che tende, in modo intenzionale e sistematico, ad influenzare gli atteggiamenti e le scelte degli Individui, in relazione al consumo di beni e all’utilizzo di servizi. Nella quotidianità di ciascuno di noi la pubblicità si fa, ogni giorno, sempre più invadente e, purtroppo, spesso non è accompagnata da trasparenza e veridicità: messaggi pubblicitari che annunciano supervalutazioni, sconti, offerte e messaggi del tipo “soddisfatti o rimborsati”, spesso celano informazioni false, non complete o, comunque, non corrette sul prodotto di volta in volta sponsorizzato, inducendo, quindi, in errore il Consumatore e indirizzandolo verso decisioni di acquisto che, altrimenti, con tutta probabilità, non avrebbe preso. La pubblicità ingannevole è, dunque, un atto contrario alla correttezza professionale dell’Operatore economico e che danneggia il Consumatore, deviandone le scelte d’acquisto . Invero, il Codice dell’Autodisciplina Pubblicitaria Italiana (cd. C.A.P.), all’art. 2, rubricato, appunto, “Pubblicità ingannevole” dispone che “la pubblicità deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni palesemente non iperboliche”.
Fondamentale in tal senso è l’art. 20 del D.Lgs. 206/05, cd. “Codice del Consumo”, così come modificato dal D.Lgs. 146/07, che definisce la pubblicità ingannevole come “qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente”. Pertanto, ai sensi del Codice del Consumo”, ingannevole” è ritenuta quella pubblicità che “in qualsiasi modo” è idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta, pregiudicando il loro comportamento economico o la lealtà della concorrenza. Ed il Codice del Consumo, all’articolo 21, nomencla, tra gli elementi da considerare ai fini di una valutazione della “ingannevolezza” della pubblicità, anche le caratteristiche dei beni o dei servizi reclamizzati ed i loro prezzo, nonché, le condizioni di fornitura e le categorie o le qualifiche proprie dell’operatore pubblicitario. I messaggi pubblicitari divengono, quindi, “ingannevoli” nel momento e nella misura in cui inducono in errore il Consumatore, influenzando le sue le decisioni mediante informazioni false, non complete, o il mancato apporto di informazioni rilevanti sul prodotto sponsorizzato. Pertanto, in caso di pubblicità ingannevole è necessario valutare se essa abbia causato un danno al Consumatore e l’Ente all’uopo competente è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Il Decreto Legislativo n. 146/07, infatti, attribuisce all’AGCM, non soltanto il potere di definire quali sono i “casi” di pubblicità ingannevole, ma anche il potere di intervenire ex officio, nonché conferisce all’AGCM specifici compiti circa la “verifica” ed il “controllo” dell’attività pubblicitaria, ed infine, poteri sanzionatori nei confronti degli Operatori pubblicitari che dovessero violare le norme in questione. L’Antitrust può, infatti, disporre di mezzi istruttori e sanzionatori, con la possibilità di applicare sanzioni amministrative pecuniarie tra i 1.000 i 100.000 Euro, in base alla gravità e alla durata della violazione. La Legge 49/05, inoltre, specificamente “in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione”, prevede che, in caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l’Autorità può applicare una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 Euro; nei casi, invece, di reiterata inottemperanza, l’Autorità può disporre, addirittura, la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a 30 giorni. Particolare attenzione è stata posta dal Legislatore alla tutela dei Minori e della Salute: infatti, qualora vengano pubblicizzati prodotti “pericolosi” per la Salute, per la sicurezza dei Consumatori e per quella dei Minori, l’Operatore economico responsabile di pubblicità ingannevole è soggetto alla sanzione pecuniaria minima 25.000 Euro.
Orbene, in applicazione di tali normative, numerose sono state, ad oggi, le sanzioni applicate agli Operatori economici, le cui forme pubblicitarie sono state acclarate come “ingannevoli”: ad esempio, l’AGCM ha ritenuto che alcune Società del settore energia, tra cui Enel, Eni, Aem, Enìa ect…, “hanno attuato pratiche commerciali scorrette nelle modalità di pubblicizzazione dei prezzi praticati nel mercato libero dell’energia e del gas”. L’Autorità ha individuato la sussistenza della violazione, principalmente, nella modalità di pubblicizzazione dei prezzi, eccependo, in particolare la mancanza dell’indicazione delle imposte e di oneri aggiuntivi; modalità di indicazione del prezzo che, secondo l’AGCM, altera significativamente la percezione della convenienza dell’offerta da parte dei Consumatori.: in tali pronunce, l’AGCM ha statuito, infatti, che “l’indicazione del prezzo deve essere comprensiva di ogni onere economico gravante sul consumatore il cui ammontare sia determinabile ex ante”. Pertanto, “illecite” sono ritenute le indicazioni di ogni cifra parziale rispetto a quella finale che il Consumatore poi andrà a pagare. Pertanto, l’AGCM ritiene che la completezza delle informazioni sia un “onere minimo” che l’Operatore pubblicitario è obbligato a rispettare, a maggior ragione in settori, come quelli della vendita di energia elettrica e gas, nei quali la concorrenza tra Operatori si svolge, principalmente, intorno alla variabile-Prezzo. Sempre nelle medesime pronunce, l’AGCM ha ribadito la necessità della completezza e chiarezza del messaggio pubblicitario: l’Autorità ha, in particolare, rilevato che “la possibilità che il consumatore possa essere tratto in errore circa l’esatta portata dell’offerta non può essere esclusa dalla circostanza che l’utente sia in grado di conoscere le condizioni della stessa anche in un momento immediatamente successivo, come nel caso di specie, quale quello della consultazione del link – ulteriori informazioni- , oppure attraverso la fruizione del servizio di assistenza clienti…..Si sottolinea, in merito, peraltro, che la consultazione di tale link da parte del consumatore è solamente eventuale”. Pertanto, prosegue l’AGCM, il rinvio a fonti informative ulteriori rispetto al messaggio pubblicitario non è, in alcun modo, idoneo a sanare l’ingannevolezza del messaggio stesso. Inoltre, in merito all’idoneità del messaggio a pregiudicare il comportamento economico dei Consumatori, l’Autorità ritiene che non è necessario il prodursi del danno a carico del Consumatore, essendo sufficiente la mera “idoneità” ad alterare il suo comportamento e sottolinea che “la ratio dell’art. 20 del Codice del Consumo è quella di proteggere, non già l’integrità del patrimonio del consumatore, bensì la sua libertà di autodeterminarsi, di scegliere con cognizione di causa, ovvero di prendere decisioni informate”.
Avv. Antonella Rigolino
Per quesiti giuridici: ilmetropolitanorc@gmail.com