Danni alle valigie, risarcimento oltre i massimali

05\11\2011 – Questa settimana ci occupiamo della responsabilità del Vettore, nel caso in cui un Viaggiatore, consegnati i propri bagagli alla Compagnia aerea, se li ritrovi “danneggiati” al termine del viaggio. Sul punto, il costante orientamento della Suprema Corte è di ritenere che il rimborso per i bagagli danneggiati in aeroporto o, comunque, nel corso della tratta aerea fino al completamento del viaggio, possono superare anche il massimale di risarcimento stabilito dai Contratti di Trasporto delle Compagnie aeree, soprattutto, allorchè si tratti di viaggio nel quale sono intervenuti più Vettori: invero, trattandosi di viaggi lunghi, ad esempio, internazionali od intercontinentali, ciò fa presumere che il Viaggiatore provenga da una città lontana e che, quindi, i suoi bagagli non possano essere di scarso valore. Tale ratio giustifica, secondo la Corte di Cassazione, l’entità del risarcimento oltre i massimali. Come sopra detto, questo Principio di diritto viene fermamente applicato nel caso di trasporto di merci  “cumulativo”, ossia compiuto da più Vettori successivi con un unico contratto. Orbene, la figura del cd. Contratto di Trasporto “Cumulativo”, che, peraltro, si distingue da quelle del Contratto di trasporto con subtrasporto e del Contratto con spedizione, è specificamente disciplinata dall’art. 1700 C.C. e ricorre, allorché più Vettori (cioè, più Compagnie aeree) si obbligano verso il Mittente-Viaggiatore, con unico contratto, a trasportare le cose, e, quindi, i bagagli, fino al luogo di destinazione, curando, ciascun Vettore, il trasporto delle merci per un tratto dell’intero percorso, ma con obbligo “solidale” di tutti i Vettori per la completa esecuzione del contratto. L’art. 2700 del Codice Civile, rubricato, appunto, “Trasporto cumulativo”, recita testualmente: “Nei trasporti che sono assunti cumulativamente da più vettori successivi con unico contratto, i vettori rispondono in solido per l’esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione. Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio può agire in regresso contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se risulta che il fatto dannoso è avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi è tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario, al risarcimento sono tenuti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non è avvenuto nel proprio percorso”. Da quanto sopra, consegue che il Viaggiatore che subisca un danno ai propri bagagli possa  rivolgere la propria richiesta risarcitoria, indistintamente, ad uno dei Vettori che sono intervenuti nell’esecuzione del contratto, senza incombere sul Viaggiatore l’onus probandi circa l’individuazione del Vettore “realmente” responsabile del danno subìto. valigeViceversa, il singolo Vettore, chiamato a rispondere dal Viaggiatore dei danni ai bagagli, non può esonerarsi dalla responsabilità e, quindi, non può far rimbalzare la stessa su un’altra Compagnia aerea, ma è tenuto al risarcimento in favore del Danneggiato, per un importo che, come sopra detto, può essere anche superiore rispetto ai massimali fissati dalle Compagnie; al contempo, però, è, altresì, legittimato, ad agire in regresso nei confronti degli altri Vettori, in virtù del Principio civilistico di “Solidarietà passiva” ex art. 1292 C.C., co. I°, secondo il quale “L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri”.

Avv. Antonella Rigolino

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